Versamenti, prelievi e bonifici da conti e carte: le anomalie attiveranno i controlli dell' Agenzia delle Entrate
Con la nuova Direttiva Europea n. 843/2018 è stato imposto, a banche, Poste Italiane e istituti di pagamento di inviare periodicamente i dati sulle movimentazioni di conti correnti e carte all' UIF che, in presenza di anomalie, attiverà i controlli mediante l' Agenzia delle Entrate.
Eccome gli accorgimenti da adottare per evitare sanzioni
La Direttiva Europea UE/2018/843 attualmente in vigore ha apportato modifiche importanti all' ultima approvata dall' UE (la Direttiva UE/2015/849) in materia di antiriciclaggio.
Già da settembre 2019, banche, Poste italiane, finanziarie, istituti di pagamento e di moneta elettronica hanno l' obbligo di comunicare all' UIF (Unità di Informazione Finanziaria) i movimenti in contanti (versamenti e prelievi) ma anche trasferimenti di denaro (bonifici) dei correntisti.
L' UIF è l' intelligence italiana che opera controlli in merito al contrasto di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Esiste dal 1945 solo che, nel 2007, con il dlgs n.231/2007 cambiò nome ampliando i settori di controllo finanziario.
CONTROLLI SU VERSAMENTI E PRELIEVI
Quando aprite un conto, o una carta prepagata, o qualsiasi altro supporto che vi permette di gestire il denaro elettronico, sappiate che, le firme che apponete servono a concedere il vostro consenso per far sì che i vostri dati siano inviati agli organi pubblici (come l' UIF) per controlli sulle movimentazioni che operate.
I casi in cui l' Agenzia delle Entrate (o la Finanza) potrebbero dimandarvi di dettagli sulle movimentazioni del vostro conto, sono:
- versamenti di denaro superiori al reddito mensile personale o del vostro nucleo famigliare
- versamenti di denaro costanti, nonostante voi siate disoccupati
- prelievi di somme ingenti da conto corrente
- bonifici costanti di somme ingenti non bene identificate
Questi casi sono sospetti perché potrebbero essere indice di:
- riciclaggio di denaro per mezzo di attività criminali
- lavoro a nero
- evasione fiscale
Cosa accade se, sulla carta o sul conto, si versa il denaro ottenuto da una vincita consistente, un regalo economico da parte di un famigliare o da un cumulo di soldi in contanti risparmiati per lungo tempo? I controlli verranno comunque effettuati, ma è bene premunirsi di prove.
Se l' Agenzia delle Entrate intenta una causa contro di voi in merito alla giustificazione di determinate movimentazioni sospette, sappiate che le prove orali non valgono nulla, quelle scritte, invece, vi permettono di avere la prova della fonte del denaro versato.
Così, se dovete ricevere del denaro, è consigliabile:
- prediligere bonifici e assegni anziché contate per cifre consistenti o piccole ma frequenti: questa è una garanzia di prova che il denaro non proviene da attività illecita
- se si ricevono contanti, predisporre una documentazione cartacea nella quale vi sono i dettagli del passaggio di denaro (motivazione e data) con la vostra firma e quella del vostro benefattore
L’ Agenzia delle Entrate può sanzionarti solo nei seguenti casi:
- non sei in grado di fornire una documentazione in merito alle movimentazioni sospette dei tuoi conti o delle tue carte
- le motivazioni esposte non sono sufficienti
Le sanzioni corrispondono al pagamento di tasse sul denaro oggetto del conteso.
BONIFICI
Per quanto riguarda i trasferimenti di denaro per via elettronica (i bonifici), le ulteriori verifiche sui dati ricevuti da Poste o banche avvengono se:
- ci sono movimentazioni di importi pari o superiori a 10.000 euro nel corso di un mese
- movimentazioni singole di 1.000 euro che, cumulate, danno cifre sui 10.000 euro nel corso del mese
LIMITI DELLA LEGGE SUL CONTANTE
Ricordiamo che, ad oggi, il limite del contante, per quanto riguarda i pagamenti e le prestiti e donazioni (come denaro ricevuto da famigliari), è
- di 2.999,99 euro sino al 30 giugno 2020
- di 1.999,99 euro dal 1° luglio 2020
- di 999,99 euro dal 1° gennaio 2022
Nel caso si violino questi limiti, si subirà una sanzione amministrativa che ammonta da un minimo di 3.000 euro sino a un massimo di 50.000 euro. Nella violazione incorranno entrambi i soggetti coinvolti, chi paga e chi riceve.
FONTI E LINK UTILI
- del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/26/19G00131/sg - decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231!vig= - G.U. 28 maggio 2019, n. 123
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-28&numeroGazzetta=123 - G.U. 9 gennaio 2008, n. 7
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/25/008G0018/sg - Norme antiriciclaggio UE
https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 - https://www.altalex.com/documents/news/2019/11/06/antiriciclaggio-nuova-disciplina
- https://www.laleggepertutti.it/371542_versamenti-in-contanti-sul-conto-corrente-come-vanno-giustificati?ref=libero
- https://quifinanza.it/soldi/tetto-al-contante-a-2mila-euro-da-luglio-soglie-multe-e-novita-2020/343662/
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