Seggiolini e dispositivo antiabbandono: sanzioni sino a 323 euro e sospensione patente sino a 2 mesi


Da oggi è obbligatorio predisporre i seggiolini auto per bambini di dispositivo anti abbandono. Le sanzioni vanno dagli 80 ai 323 euro e ritiro di patente in caso di recidiva

Da oggi, 6 marzo 2020, è obbligatorio dotare il seggiolino con il quale si trasporta un bambino in auto con un dispositivo antiabbandono.

La legge "Salva bebé" (legge n. 117/2018 approvata con il D.M. attuativo n.122/2019), entrata in vigore il 7 novembre 2019, rende obbligatoria l’adozione di dispositivi in grado di avvisare il guidatore quando si allontana dal veicolo lasciando un bambino sul seggiolino.
Vediamo quali sono gli obblighi e le sanzioni.

OBBLIGHI
Partiamo prima dall' obbligo del seggiolino stesso. 
Secondo l' art. 172 del cds:
  • i bambini di età fino a 3 anni debbono obbligatoriamente sedersi su un seggiolino omologato
  • i bambini di età superiore ai 3 anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m
  • i bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici
  • i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

Per quanto riguarda il dispositivo antiabbandono, questo è obbligatorio quando si trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni e
  • deve obbligatoriamente esser omologato e rispettare i requisiti di legge. Attenzione ai dispositivi che non siano a norma di legge
  • deve esser abilitato all' attivazione automatica ogni volta che il seggiolino viene utilizzato (rilevando dunque la presenza del bambino sullo stesso)
  • deve inviare la conferma attivazione al conducente
  • deve inviare una notifica o un allarme ben percepibile tramite segnali visivi o acustici o tramite notifica al proprio smartphone nel caso in cui l’auto venga chiusa con il bambino a bordo

È facoltativo utilizzare un dispositivo che preveda anche un sistema di comunicazione automatico che invii, messaggi o chiamate ai genitori o alle persone che si prendono cura del bambino.

Ci sono dispositivi collegati agli smartphone attraverso la rete bluetooth che, attraverso una bassissima intensità e potenza, non rappresenta un rischio per la salute dei bambini.
I dispositivi anti-abbandono hanno dei sensori che notificano al cellulare del guidatore l’abbandono del bambino. Nella scelta del dispositivo è sempre meglio sceglierne uno con più livelli di allarme, questo perché può capitare ad esempio che il cellulare a cui il dispositivo è connesso possa essere dimenticato in macchina o si possa risultare scarico. 

Il Governo ha stanziato 5 milioni di euro per il 2020 per l’assegnazione del contributo o del rimborso dei dispositivi antiabbandono a cui è possibile accedere secondo le modalità definite in proposito da un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L' acquisto del dispositivo può esser detratto dalla dichiarazione dei redditi e inoltre è possibile usufruire del "bonus seggiolini".

SANZIONI
L' art. 172 del codice della strada riporta, oltre che gli obblighi, anche le sanzioni in merito all' uso dei sistemi di sicurezza a bordo del proprio veicolo.

Al comma 10 leggiamo che
"Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 a 323 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso". 
Questo significa che il conducente ha la responsabilità dei viaggiatori a bordo e, senza sistemi di sicurezza sugli stessi, per norma, si dovrebbe rifiutare di far partire il mezzo.

"Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI".
Se si commette infrazione per 2 volte in 2 anni, vi è anche la sospensione della patente.

Leggiamo il comma 11:
"Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro".

Il comma 12:
"Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 841 euro a 3.366 euro".


FONTI E LINK UTILI

Commenti

  1. Assurdo pensare di dover fare una cosa del genere per genitori stressati... per come la vedo io.
    Ma se ad esempio uno zio o un nonno devono trasportare mamma e nipote, anche loro devono comprare il seggiolino omologato? :o

    Moz-

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Sì. Il bambino non può salire sul mezzo senza i dispositivi perché l' adulto che lo guida ha la responsabilità sul piccolo.

      Sono d'accordo sulla prima frase.
      Hanno inventato l' amnesia dissociativa perché è l' ennesimo mezzo per sollevare i problemi da sè stessi. La tecnica di togliersi dalle responsabilità porta a non trovare mai in sè stessi il colpevole e quindi non capire dove si sbaglia e come intervenire per non commettere gli stessi errori.

      Elimina

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