Un provvedimento di ieri dell’Agenzia delle Entrate
[1] ha modificato le modalità con cui, da oggi,
saranno notificate le cartelle esattoriali dell’Erario o degli altri enti impositori. La nuova procedura si adatta alla recente sentenza della Corte Costituzionale che aveva inciso sostanzialmente sulla materia
[2].
Ecco dunque come cambia la cartella di pagamento e come funziona la procedura.
Si provvederà innanzitutto, per come ovvio, a
notificare l’atto al legittimo destinatario. Tuttavia, se non è possibile eseguire la notifica in questo modo, perché
non viene trovato il destinatario o per assenza o incapacità o per rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti al posto del destinatario,
si procederà a un complesso iter di formalità da rispettare con precisione.
Pena la nullità della notifica.
Tale iter si compone di tre diversi adempimenti:
1. Subito dopo il tentativo di notifica al destinatario, si provvederà al
deposito dell’atto nella Casa Comunale;
2. quindi
si effettuerà l’affissione dell’avviso di tale deposito in una busta chiusa e sigillata,
spedita alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente che non è stato reperito;
3. infine ci sarà l’
invio della raccomandata con avviso di ricevimento per informare
il contribuente degli adempimenti effettuati.
In questo modo, le cartelle di pagamento seguiranno la stessa disciplina, in tema di notifiche,
prevista già per gli atti di accertamento
[3].
[1] Provv. del 5.03.2013.
[2] C. Cost. sent. n. 258 del 19.11.2012, che aveva dichiarato l’illegittimità del terzo comma (attualmente il quarto comma) dell’art. 26 del Dpr 602/1973 nella parte in cui stabilisce che “Nei casi previsti dall’articolo 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600” invece che “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60, primo comma, lettera e) del Dpr 29 settembre 1973, n. 600”, cioè del decreto sull’accertamento.
[3] La Corte costituzionale aveva uniformato le modalità di notifica degli atti di accertamento, ex art. 60 del Dpr 600/1973 e delle cartelle di pagamento ex art. 26, del Dpr 6021973, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, o nel caso di assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario. Per la notifica della cartella, la Corte ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli articoli 26, quarto comma, del Dpr 602/1973 e 60, primo comma, lettera e) del Dpr 600/1973, alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, o in caso di mancanza, nel Comune, dell’abitazione, ufficio o azienda del contribuente, con conseguente applicabilità, nella diversa ipotesi di irreperibilità relativa, alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 140 del Codice di procedura civile, in base al disposto dell’articolo 26 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973.
Poverina Equitalia, avrà da lavorare di più.
RispondiEliminaPer "compensarla" facile che proroghino la delega alla riscossione dei tributi.
Tanto hanno detto che a giugno sparisce...
Eliminasempre se i sindaci d' Italia non rinviano di nuovo, per la terza volta, la data per la sua eliminazione.
volevo sapere la prescrizione per una cartella esattoriale Equitalia come si deve vedere sulla cartella
RispondiEliminaBuondì a lei.
EliminaIntende la prescrizione di una tassa in particolare?
O proprio della notifica che accerta una tassa evasa?
Nel caso della prima notifica in assoluto,
bisogna vedere di che tassa si tratta ( bollo, Iva, Irpef.. )
e quindi capire se la notifica di Equitalia è avvenuta in tempo.
Nel caso la notifica sia giusta, e lei voglia sapere dopo quanto questa notifica di Equitalia cada in prescrizione, beh, come al solito la legge italiana è incasinata di brutto.
Anche se cerca in web non trova granché.
Alcuni avvocati sostengono come le cartelle esattoriali abbiano prescrizione di 10 anni. Anche se avessero prescrizione di 5 anni ( che è il minimo termine ),
non servirebbe a nulla perché di solito, dopo la notifica,
l' ente procede in tempi veloci con seguenti notifiche,
pignoramenti mobiliari/immobiliari/stipendi e/o pensioni.
Provi a verificare se la tassa richiesta dall' ente è dovuta o meno.
Salutoni
Questa procedura serve ad ovviare alle varie sentenze della Cassazione che ritenevano nulle le cartelle notificate semplicemente a mezzo posta e la cui relata di notifica non era stata compilata?
RispondiEliminaNon è scritto, ma sicuramente non è una legge retroattiva e quindi applicabile per le cartelle annullate precedentemente questa disposizione ( altrimenti
Eliminasarebbero una centinaia di migliaia e risulterebbe veramente dispendioso ricontrollarle ).
Questa sentenza interviene sulle cause successive.
Vorrei sapere se c'è modo di verificare se gli interessi di mora e dilazione di una rateazione sono stati calcolati correttamente
RispondiEliminaSe ha stipulato una rateizzazione con Equitalia, ha quindi firmato dei fogli che dovrebbero obbligatoriamente riportare la cifra totale da pagare con i dettagli.
EliminaQuando giunge una cartella, di solito, è sempre riportata non solo la cifra complessiva, ma anche la cifra originaria con dettagli su interessi.
Comunque l' interesse di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo non supera il 5%.