Se la casa in comunione è pignorata, al coniuge non debitore va metà del ricavato della vendita


Pignorabile la casa familiare anche se è in comproprietà dei due coniugi e solo uno dei due è debitore; tuttavia poi il ricavato andrà restituito, per metà, al coniuge non debitore

Se i coniugi sono in comunione dei beni e uno dei due è debitore di un terzo soggetto, quest’ultimo può ipotecare e mettere all’asta tutta la casa familiare. Lo può fare, infatti, anche se il coniuge non debitore è comproprietario al 50% dell’immobile. Tuttavia, in questo caso, metà della somma lorda ricavata dalla vendita dell’immobile dovrà essere consegnata proprio al coniuge non debitore. E questo perché si verifica uno scioglimento della comunione solo con riferimento alla casa venduta (tutto il resto, invece, rimane in comunione). È quanto ha ricordato la Cassazione in una recentissima sentenza [Sentenza della Cassazione n. 6575/2013 del 14.03.2013 ].

Dunque, il creditore può pignorare l’intera casa, anche se è inserito nella comunione legale. Quindi, anche il contitolare dell’abitazione deve sopportare l’esecuzione forzata e non può opporsi solo sostenendo di essere proprietario del 50%.
Poi, al momento della vendita dell’immobile, si potranno avere due soluzioni diverse:

a) se la casa viene venduta, metà del prezzo incassato dovrà essere restituito al coniuge non debitore;
b) se invece il creditore che ha proceduto all’esecuzione forzata ha chiesto l’assegnazione diretta della casa (ossia abbia chiesto di diventarne lui stesso proprietario, senza quindi metterla all’asta), allora egli sarà obbligato a versare di suo, sempre in favore dell’altro coniuge, metà del valore dell’immobile.

Commenti

  1. L'amore è bello ma il regime di separazione dei beni di più.

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    1. Eh no perché è bello condividere tutto!
      Ma meglio è dividere tutto.. O_o

      Elimina

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