3,2 milioni di euro di multa a Vodafone, Wind-Tre e Tim per pratiche commerciali scorrette


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1 agosto 2018, ha chiuso tre procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette, sanzionando Wind Tre S.p.A. Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un ammontare complessivo di 3,2 milioni di euro

Secondo l’Autorità, le tre società hanno posto in essere condotte aggressive, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, aventi ad oggetto l’invio ai clienti, presunti morosi, di lettere di sollecito di pagamento contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo in una banca dati, denominata S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa e dalla finalità indeterminata, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti.

L’Autorità ha accertato che, sebbene in tale banca dati avrebbero dovuti essere inseriti solo i nominativi dei clienti “morosi intenzionali” secondo determinati requisiti, i tre operatori inviavano i solleciti anche a clienti non qualificabili come tali perché privi di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione, compresi utenti che potevano contestare la fondatezza del debito vantato dall’operatore.

L’indicazione della possibile iscrizione in S.I.Mo.I.Tel. è stata ritenuta dall’Autorità idonea a condizionare i destinatari della comunicazione di sollecito a pagare le somme loro richieste. Infatti, gli operatori, sfruttando la minaccia di fare ricorso a uno strumento previsto come forma di autotutela del mercato nei confronti dei morosi intenzionali, ma non ancora attivo, inducevano i destinatari a ritenere che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, potenzialmente anche incerta e/o oggetto di contestazione, fosse preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, al fine di evitare l’iscrizione nella banca dati, con la possibile conseguenza di non poter più concludere contratti con alcun operatore telefonico.


Nel corso dell’istruttoria sono stati svolti accertamenti ispettivi con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Il Codice del Consumo è un provvedimento emanato nel 2005 che raccoglie tutta la normativa a tutela del consumatore. Dal sito web http://www.codicedelconsumo.it  è possibile consultare tutti gli articoli che si rivelano utili per i consumatori nel far valere i propri diritti: si va dalla pubblicità al marketing aggressivo, dall’acquisto di beni e servizi alle vendite su Internet, dal credito al consumo alle vacanze...

Gli art. 24 e 25 che le società di cui sopra hanno violato, riportano:
SEZIONE II
Pratiche commerciali aggressive
ARTICOLO N.24 
Pratiche commerciali aggressive
1. E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e’ idonea a limitare considerevolmente la liberta’ di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e’ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso
(1) .
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

ARTICOLO N.25 
Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravita’ tale da alterare la capacita’ di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata (1) .
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

FONTE

  • http://www.agcm.it/stampa/comunicati/9457-ps11043,-ps-11044,-ps-11048-iscrizione-alla-banca-dati-s-i-mo-i-tel-wind-tre,-telecom-e-vodafone-sanzionate-per-condotte-aggressive-per-complessivi-3,200-milioni-di-euro.html
  • http://www.codicedelconsumo.it/parte-ii-artt-4-32/

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