La Tari si paga anche per box,garage e cantine senza utenze allacciate. Nel 2020 arriverà la Tari 2
Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che la Tari è dovuta anche per immobili senza utente allacciate. Intanto, nel 2020 arriverà la Tari 2 che porterà delle novità: le tariffe future non potranno essere stabilite dai Comuni né potranno esser aumentate se non nei casi di aggiunta di servizi o di interventi gestionali migliorativi dei processi di raccolta e smaltimento
La Tari (TAssa RIfiuti) è stata introdotta il 27 dicembre 2013 con la legge di stabilità 2014 (del dicembre 2018) e ha sostituito la Tia (Tariffa di igiene ambientale), la Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e la Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
La Tari, assieme all' Imu (Imposta Municipale Unica - ex Ici) e alla Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) concorre a formare la Iuc, l' Imposta Unica Comunale.
La Tari (TAssa RIfiuti) è stata introdotta il 27 dicembre 2013 con la legge di stabilità 2014 (del dicembre 2018) e ha sostituito la Tia (Tariffa di igiene ambientale), la Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e la Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
La Tari, assieme all' Imu (Imposta Municipale Unica - ex Ici) e alla Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) concorre a formare la Iuc, l' Imposta Unica Comunale.
QUANDO SI PAGA
Dal sito del Mef (Ministero dell' Economia e delle Finanze), leggiamo che « la Tari è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi ».
Una novità si ha con la sentenza della Cassazione n. 23058 del 17 settembre 2019 con la quale si è stabilito che la Tari si paga anche su box, garage, cantine, parcheggi o autorimesse anche se non dotati di allacciamento alle rete elettrica. La mancata fornitura di energia elettrica - riporta la sentenza - non esclude la produzione di rifiuti durante le ore diurne.
QUANDO NON SI PAGA
La Tari dunque viene richiesta ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali suscettibili a produrre rifiuti urbani (proprietari e affittuari) ma, se la casa è disabitata, non vengono prodotti rifiuti e si può essere esonerati dal pagamento della Tari.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all' art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Per dimostrare che l’immobile non è occupato da nessuno, è necessario che l' immobile sia privo di arredi e privo di allacci alle utenze di qualsiasi tipo (elettrica, idrica e gas) per il periodo di competenza della Tari. Il Comune potrà legittimamente effettuare ispezioni all’interno della casa per verificare l’effettiva presenza dei requisiti necessari per aver diritto all’esonero dal pagamento della tassa sui rifiuti.
In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Una novità si ha con la sentenza della Cassazione n. 23058 del 17 settembre 2019 con la quale si è stabilito che la Tari si paga anche su box, garage, cantine, parcheggi o autorimesse anche se non dotati di allacciamento alle rete elettrica. La mancata fornitura di energia elettrica - riporta la sentenza - non esclude la produzione di rifiuti durante le ore diurne.
QUANDO NON SI PAGA
La Tari dunque viene richiesta ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali suscettibili a produrre rifiuti urbani (proprietari e affittuari) ma, se la casa è disabitata, non vengono prodotti rifiuti e si può essere esonerati dal pagamento della Tari.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all' art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Per dimostrare che l’immobile non è occupato da nessuno, è necessario che l' immobile sia privo di arredi e privo di allacci alle utenze di qualsiasi tipo (elettrica, idrica e gas) per il periodo di competenza della Tari. Il Comune potrà legittimamente effettuare ispezioni all’interno della casa per verificare l’effettiva presenza dei requisiti necessari per aver diritto all’esonero dal pagamento della tassa sui rifiuti.
In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
ARRIVA LA TARI 2
A partire dal 2020 il metodo di calcolo dell' importo della Tari non sarà più determinato dai Comuni. L’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente) sta predisponendo i criteri cui i Comuni dovranno adeguarsi per applicare agli utenti questa nuova imposta nel biennio 2020-2021.
COSA CAMBIA
La nuova imposta sarà molto diversa da quella attuale: sarà ridisegnata con nuovi criteri di applicazione, per garantire più trasparenza e qualità nei servizi. L’obiettivo è un tariffario basato su criteri uniformi, per evitare le attuali disomogeneità a livello territoriale, ma tenendo conto delle diversità delle condizioni di ciascuna area. Le tariffe future non potranno essere aumentate se non nei casi di aggiunta di servizi o di interventi gestionali migliorativi dei processi di raccolta e smaltimento.
La nuova imposta sarà molto diversa da quella attuale: sarà ridisegnata con nuovi criteri di applicazione, per garantire più trasparenza e qualità nei servizi. L’obiettivo è un tariffario basato su criteri uniformi, per evitare le attuali disomogeneità a livello territoriale, ma tenendo conto delle diversità delle condizioni di ciascuna area. Le tariffe future non potranno essere aumentate se non nei casi di aggiunta di servizi o di interventi gestionali migliorativi dei processi di raccolta e smaltimento.
Inoltre, i Comuni che risulteranno in grado di gestire integralmente il ciclo dei rifiuti nel proprio ambito locale, in coerenza con le Direttive europee sull’economia circolare, saranno premiati.
Il perimetro dei servizi compresi sarà più circoscritto rispetto all’attuale: comprenderà solo quelli di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento recupero e smaltimento, riscossione e rapporto con gli utenti. Rimarranno fuori dalle tariffe regolamentate dall’Arera molte attività collaterali, come la derattizzazione, la raccolta e lo smaltimento dell’amianto, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle fontane, la disinfestazione delle zanzare e lo spazzamento della neve.
FONTI E LINK UTILI PER APPROFONDIRE
- https://www.laleggepertutti.it/301287_arriva-tari-2-la-nuova-imposta-sui-rifiuti
- https://quifinanza.it/fisco-tasse/tari-sempre-obbligatoria-si-paga-anche-su-box-garage-e-cantine/312542/
- https://quifinanza.it/fisco-tasse/video/arriva-tari-2-come-funziona-la-nuova-imposta-sui-rifiuti/308591/
- https://www.laleggepertutti.it/301287_arriva-tari-2-la-nuova-imposta-sui-rifiuti
- Legge di Stabilità 2014
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg - Tari, Imu, Tasi dal sito del Ministero dell' Economia e delle Finanze
https://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-tari-tasi-00001/tari-tassa-sui-rifiuti/ - Sentenza Cassazione
https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-17-settembre-2019-n-23058-in-tema-di-tassa-sullo-smaltimento-dei-rifiuti-solidi-urbani-il-d-lgs-15-novembre-1993-n-507-consente-al-contribuente-di-lim/ - Art. 1117 c.c.
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1117.html
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