Sismi regioni centro Italia: il versamento delle imposte prorogato al 15 gennaio 2020
La scadenza per i versamenti contributivi da effettuare dai contribuenti delle zone colpite dai terremoti del 2016 e 2017 è stata spostata dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020. Rimane la possibilità di rateizzare sino a 120 rate
Con riferimento ai comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, l’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto–legge 14 ottobre 2019, n. 111 ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati entro il 15 gennaio 2020, prorogando il termine precedentemente fissato al 15 ottobre 2019.
I versamenti contributivi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili dello stesso importo, con il versamento dell’importo della prima rata sempre entro il 15 gennaio 2020.
Dettagli nel messaggio dell’INPS n. 3721 del 15 ottobre 2019.
MESSAGGIO INPS N. 3721 DEL 15/10/2019
L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019, alla data del 15 ottobre 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 (cfr. il messaggio n. 2338/2019).
L’Istituto, con il messaggio n. 3247/2019, ha dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 15 ottobre 2019 e, con il messaggio n. 3646/2019, ha fornito le indicazioni concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.
Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto–legge n. 111/2019, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in commento, ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 15 ottobre 2019, sia in unica soluzione che mediante rateizzazione, è stata prorogata alla data del 15 gennaio 2020.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.
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