Non rispetti il decreto sul Covid? Rischi l'arresto sino a sei mesi

 

Molti non lo sanno ma l'art.4 comma 7 del decreto del 25 marzo 2020 richiama il regio decreto del 27 luglio 1934 in merito "all'arresto sino a sei mesi di reclusione per chiunque  non  osservi  un  ordine  legalmente  dato  per  impedire l'invasione o la diffusione di una malattia  infettiva  dell'uomo"

Ormai abbiamo sostanzialmente compreso quali siano le misure anti-covid imposte dai dpcm prima e dai decreti del governo Draghi oggi ma, forse, non abbiamo ben chiare le conseguenze delle violazioni.

Nonostante sia possibile reperire ogni decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nessuno va alla loro ricerca, né tantomeno dà una lettura agli articoli.
Prendiamo ad esempio il decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in GazzettaUfficiale Serie Generale n.79 del 25-03-2020. Andiamo all'articolo 4, "Sanzioni e controlli", e leggiamo il comma 7:

comma 7.
Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con  l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire  800.000»  sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi  e  con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».


Andiamo a ripescare l'art.260 del Regio Decreto n.1265 del 27 luglio 1934, "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", entrata in vigore il 24/08/1934.

Art. 260.
 
  Chiunque  non  osserva  un  ordine  legalmente  dato  per  impedire l'invasione o la diffusione di una malattia  infettiva  dell'uomo  e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila. ((83))   Se il fatto e commesso da persona che esercita  una  professione  o un'arte sanitaria la pena e' aumentata.

 
Il sito LaLeggeperTutti, il sito web dell'avvocato Angelo Greco, spiega che  "se il cittadino con un’infezione respiratoria che esce di casa con la febbre oltre 37.5° rischia l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.".
Poi vi è anche la sanzione amministrativa che va da un minimo di 400 euro (il doppio in caso di recidiva) fino ad un massimo di 3.000 euro per chi:

  • non rispetta il divieto di assembramento in un luogo pubblico;
  • non osserva l’obbligo di indossare la mascherina in un luogo chiuso diverso dall’abitazione privata e all’aperto;
  • non mantiene il distanziamento sociale minimo di un metro o di due metri se si fa attività sportiva;
  • non rispetta il divieto di consumare al banco o nelle immediate adiacenze del locale pubblico dopo le 18, oppure consuma cibo o bevande d’asporto in un luogo pubblico (una piazza, un parco).

Anche gli imprenditori rischiano se aprono quando il decreto lo vieta: oltre alla sanzione amministrativa, si rischia la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

Ricordiamo che l'art. 4 del dl n.29 del 24 marzo 2020 è richiamato dai provvedimenti successivi, fino al dl n.15 del 23.02.2021 sul quale si innesta il Dpcm del 02.03.2021 e i successivi.

FONTI E LINK UTILI

  • https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
  • https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934;1265~art189
  • https://www.laleggepertutti.it/437444_covid-tutte-le-sanzioni-previste
  • https://www.laleggepertutti.it/475689_multa-a-locale-aperto-malgrado-i-divieti-quando-e-nulla

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