Approvato finalmente decreto per rilancio settore agricolo
Il Senato, nella seduta di giovedì 2 luglio, ha approvato definitivamente il decreto legge n. 1971 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto n. 51, in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
Come si legge nel comunicato di seduta di giovedì 2 luglio, nella seduta pomeridiana di martedì 30 giugno la relatrice, sen. Bertuzzi, ha illustrato il provvedimento, che introduce norme per governare il passaggio graduale dal regime delle quote latte a quello della liberalizzazione; prevede un piano di interventi per il settore olivicolo; contiene misure a sostegno delle imprese colpite da emergenze alluvionali e sanitarie.
L'articolo 1 disciplina la possibilità di rateizzare, in tre rate annuali senza interessi, il prelievo dovuto per la campagna di produzione lattiera 2014-2015.
L'articolo 2 contiene norme per il superamento del regime delle quote latte e il riordino di relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali, che sono autorizzate a chiedere contributi obbligatori.
L'articolo 4 istituisce il Fondo per la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015.
L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Le aziende interessate sono quelle colpite da eventi alluvionali e da avversità atmosferiche, verificatesi tra il 2014 e la data di emanazione del decreto, e le aziende colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013-2015.
L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai competenti Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole.
L'articolo 7 prevede per le filiere più rappresentative l'istituzione di commissioni uniche nazionali chiamate a determinare quotazioni di prezzo cui far riferimento nei contratti di compravendita e cessione dei prodotti agricoli.
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