Unilever condannata a 60 milioni di euro di multa: una piccola azienda romagnola vince contro il colosso olandese

di Lapenna Daniele



L' azienda produttrice di ghiaccioli, La Bomba, nata a Rimini negli anni '50, ha sconfitto il colosso Unilever il quale imponeva, ai gestori dei bar, di vendere solo gelati Algida minacciandoli di colpirli con pesanti e ingiuste sanzioni


Quando si è grossi, si crede di esser forti e capaci di schiacciare chiunque. Per fortuna, non è sempre così. È accaduto a Unilever, multinazionale olandese con un fatturato di 62 miliardi di dollari, proprietaria di tanti marchi famosi come Sunsilk, Magnum, Dove, Knorr, Cif, Algida (e tantissimi altri). Proprio l' ultimo di questi, Algida, è protagonista di una sentenza che ha condannato Unilever a pagare una multa di 60.668.580 euro. Avete capito bene, 60 milioni. Una multa irrisoria visto il fatturato della multinazionale, ma importante per la vittoria ottenuta.

IL MONOPOLIO DI ALGIDA

L' azienda La Bomba, produttrice di ghiaccioli, nata a Santarcangelo di Romagna negli anni '50, fu rilevata da due imprenditori nel 2009 i quali iniziarono a proporre i prodotti ai vari bar, soprattutto quelli degli stabilimenti balneari.
Il problema è che questi baristi avevano (e hanno) tutti un contratto con Algida la quale forniva e fornisce loro non solo i gelati ma anche i frighi (se ci fate caso, hanno il marchio Algida): da contratto, questi gestori possono tenere nei frighi solo gelati a marchio Algida, pena il pagamento di penali pesanti e perdita degli sconti dei quali usufruiscono.
Tutti i marchi di Unilever

Gli imprenditori di La Bomba non ci stanno, soprattutto perché molti gestori vorrebbero proporre i loro ghiaccioli, ma non possono perché rischierebbero pesanti penali da parte della multinazionale.
Così, parte la segnalazione all' Antitrust dei due imprenditori romagnoli per la pratica commerciale quasi da "dittatura" che non dà libertà di scelta ai gestori dei bar.
 
LA VITTORIA
Non ci speravano, ma alla fine hanno vinto (anche contro il ricorso della Unilever). Doppia vittoria.
Nella sentenza dell' Antitrust (che potete leggere qui) si legge che Unilever, « oltre a ostacolare la crescita dei concorrenti nel mercato del gelato preconfezionato monodose c.d. “impulso” (distribuito in pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento), ha pure arrecato un pregiudizio alla libertà di scelta del consumatore finale, la cui possibilità di reperire gelati offerti dalla concorrenza è stata sensibilmente ridotta ».
Impedire ai gestori di proporre altre marche induce i consumatori a conoscere e acquistare solo gelati a marchio Algida, non permettendo alle altre aziende di vendere i loro gelati.
 
Come riportato, vi è, da parte del colosso, la violazione dell' art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che riporta:
ART. 102. È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
La libertà di scelta del consumatore e, a maggior ragione, dell' esercente, è tutelata dalle leggi europee e nessuno, neanche una grande multinazionale, può imporre quali prodotti non vendere o non consumare.

Unilever Italia (che annuncia un nuovo ricorso) ha risposto alla sentenza
 “Pur rispettando tale decisione, ricorrerà presso la sede competente nella convinzione che la condotta dell’Azienda non costituisca violazione delle norme a tutela della concorrenza e dunque desidera non commentare questioni aperte”

FONTI E LINK UTILI
  • La sentenza completa della condanna a Unilever
    https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UTQ2RR2APONDKBI3Q22W52CZJI&q=la%2520or%2520bomba%2520or%2520algida
  • Tutti i marchi di Unilever
    https://www.unilever.it/brands/
    https://it.wikipedia.org/wiki/Unilever
  • Art. 102 del Trattato sul funzionamento dell' UE
    https://www.civile.it/news/visual.php?num=90884
  • http://www.corriereromagna.it/news/rimini/23418/la-battaglia-legale-del-gelato-la-bomba-di-santarcangelo-batte-algida-paghera-60-milioni.html
  • http://ilfattoalimentare.it/tar-la-bomba-multa-antitrust-algida.html

Commenti

  1. Quasi assurdo, visto che la Unilever l'aveva pensata bene proprio con una imposizione "corretta", quella dei frigoriferi... quindi davvero questa vittoria ha un che di bello e allucinante.
    Ma poi, fa strano che col fior fiore di avvocati che la Unilever può permettersi, abbiano perso XD

    Moz-

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Eh beh, quando ci sono dei regolamenti e non li rispetti, i buoni avvocati possono fare poco! :°D

      Infatti è incredibile una vittoria del genere.

      Ciao Moz!

      Elimina

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