Ricorso cartella esattoriale: la mancata risposta al contribuente cancella definitivamente il debito


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Quando si ritiene che una cartella esattoriale inviata da un qualsiasi ente ( Agenzia delle Entrate o un ente addetto alla riscossione ) sia illegittima, il contribuente può opporsi e se non ottiene risposta entro 220 giorni ( quindi quasi 7 mesi ), il debito è cancellato.

A stabilirlo è la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Lecce che con la Sentenza N.1955 del 4 Febbraio 2015 ha provveduto ad annullare alcune cartelle esattoriali per oltre 200.000 euro a carico di un imprenditore leccese accogliendo il ricorso del suo legale e affermando sostanzialmente l’esistenza del diritto all’annullamento del debito per silenzio/assenso a seguito della mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza del contribuente.

Alla base alcune disposizioni emanate con la Finanziaria del 2013. La norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario della riscossione, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza. A seguito del deposito della dichiarazione da parte del contribuente al concessionario, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare l’ente competente – nel caso di specie, trattandosi di tributi, era l’Agenzia delle Entrate – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente. La parte più importante è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore.

Sulla base di queste norme, i giudici di Lecce non hanno potuto fare altro che constatare la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate di Lecce all’istanza del contribuente e, dunque, accertare l’annullamento del debito tributario. Nello specifico, infatti, i giudici dichiarano che “nel caso di specie deve ritenersi annullata di diritto la partita debitoria”.

Una sentenza che potrebbe contribuire a creare un nuovo clima di collaborazione tra Fisco e contribuente.

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