Equitalia, sentenza storica: in caso di irreperibilità del contribuente, l' affissione alla Casa Comunale è illegittimo
di Lapenna Daniele
#equitalia #fiscoetasse #cartelleesattoriali
Abbiamo visto, nelle varie sentenze e consultando le leggi in materia che Equitalia ha vari modi per inviare la cartella di mancato pagamento al contribuente.
La consegna tramite Poste Italiane è stata resa illegittima da varie sentenze, sottolineando quali siano invece gli addetti alla consegna ( "Raccomandata è nulla se consegnata dal postino" ).
Se, al momento della consegna da parte del funzionario o del messo comunale il contribuente non è in casa, questi può inserire, nella cassetta della posta, un avviso informando dell' affissione alla Casa comunale ( ecco un articolo in merito ) e che dovrà esser ritirata entro 30 giorni. Il non ritiro della stessa comporterà l' asserzione che il contribuente l' abbia ritirata dacché sapeva che vi era un avviso a suo nome.
Una domanda che io e che tanti si sono posti è: se il contribuente mancasse da casa per più di trenta giorni per motivi di lavoro, che colpa ne avrebbe non ritirando un avviso se non era al corrente della sua esistenza?
Con la recentissima Sentenza n. 12005/2015 del 10.06.2015, il giudice ha stabilito che Equitalia, o comunque l' ente addetto alla Riscossione nel territorio competenze, nel caso non trovi il contribuente a casa, debba consegnare l' atto sul posto di lavoro dello stesso, affinché questi ne venga a conoscenza, sia esso dipendente o lavoratore autonomo.
In caso contrario verrebbe leso il diritto di difesa del destinatario il quale non sarà al corrente della ricezione della cartella e quindi non potrà opporsi nei tempi previsti dalla legge.
Dunque, l' affissione alla Casa Comunale è illegittimo.
#equitalia #fiscoetasse #cartelleesattoriali
Abbiamo visto, nelle varie sentenze e consultando le leggi in materia che Equitalia ha vari modi per inviare la cartella di mancato pagamento al contribuente.
La consegna tramite Poste Italiane è stata resa illegittima da varie sentenze, sottolineando quali siano invece gli addetti alla consegna ( "Raccomandata è nulla se consegnata dal postino" ).
Se, al momento della consegna da parte del funzionario o del messo comunale il contribuente non è in casa, questi può inserire, nella cassetta della posta, un avviso informando dell' affissione alla Casa comunale ( ecco un articolo in merito ) e che dovrà esser ritirata entro 30 giorni. Il non ritiro della stessa comporterà l' asserzione che il contribuente l' abbia ritirata dacché sapeva che vi era un avviso a suo nome.
Una domanda che io e che tanti si sono posti è: se il contribuente mancasse da casa per più di trenta giorni per motivi di lavoro, che colpa ne avrebbe non ritirando un avviso se non era al corrente della sua esistenza?
Con la recentissima Sentenza n. 12005/2015 del 10.06.2015, il giudice ha stabilito che Equitalia, o comunque l' ente addetto alla Riscossione nel territorio competenze, nel caso non trovi il contribuente a casa, debba consegnare l' atto sul posto di lavoro dello stesso, affinché questi ne venga a conoscenza, sia esso dipendente o lavoratore autonomo.
In caso contrario verrebbe leso il diritto di difesa del destinatario il quale non sarà al corrente della ricezione della cartella e quindi non potrà opporsi nei tempi previsti dalla legge.
Dunque, l' affissione alla Casa Comunale è illegittimo.
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