AgCom: istruttorie su vendite telefoniche scorrette. Sotto indagine Fastweb, Vodafone, Telecom, H3g e Sky. I diritti del consumatore nel nuovo decreto sul teleselling
Aperte cinque istruttorie sul teleselling (vendite tramite telefono): ispezioni a Roma e Milano
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato cinque procedimenti istruttori, nei confronti di Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel B.V. Telecom Italia S.p.A. e H3g S.p.A. e Sky Italia S.r.l., concernenti le procedure di conclusione dei contratti di telefonia fissa e mobile e dei servizi televisivi via satellite a pagamento mediante teleselling. Nei procedimenti viene ipotizzata la possibile violazione delle nuove disposizioni in vigore dal 13 giugno 2014 ( il decreto legislativo n. 21 del 21 Febbraio 2014 ) che introducono specifici requisiti di forma per la validità delle vendite tramite telefono.
Il d.lgs. 21/2014 inserisce novità in materia di conclusione contratti via telefono ( teleselling ) chiarendo come la violazione della trasparenza possa esser considerata come pratica scorretta e/o ingannevole.
Ad esempio, per i contratti conclusi al telefono, le società dovrebbero confermare l' offerta al consumatore in ogni dettaglio e vincolarlo solo dopo aver firmato il contratto per iscritto o con firma elettronica.
Il servizio non dovrà quindi esser attivato nei 14 giorni successivi in modo da permettere l' utente di effettuare il diritto di recesso. Inoltre, i prezzi indicati debbono esser chiari, comprensivi di iva e stabiliti in base al contratto ( quindi se si prevede un prezzo agevolato per un periodo limitato, questo dev' esser riportato sul contratto ).
L' AgCom ricorda che "se il consumatore cambia idea ed esercita il diritto di recesso, dovrà ricevere il rimborso di quanto pagato entro i 14 giorni successivi, con lo stesso strumento di pagamento utilizzato per acquistare il bene o il servizio. I costi di spedizione saranno comunque a carico del venditore mentre saranno a carico del consumatore i costi di restituzione"
Le altre novità potete leggerle voi stessi all' articolo 48 del d.lgs. 21/2014 in modo da prestare attenzione prima di accettare e stipulare un qualsiasi contratto con una qualsiasi società.
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