Impugnazione cartella esattoriale per multa: relata di notifica non compilata rende nulla la richiesta dell' ente della riscossione
Con la Sentenza del 1 agosto 2014, n.479 la Cassazione si esprime sulla non compilazione della relata di notifica da parte dell' ente della riscossione, in questo caso la Riscossione Sicilia S.p.A.
( subentrata alla Serit )
L’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce che: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento essere notificato” ( ora il termine è di 90 giorni, n.d.r.).
Nel caso in esame il cittadino ha subìto una contravvenzione per sosta in area contrassegnata dalle strisce blu senza esporre il ticket di pagamento. L' ente Riscossione Sicilia S.p.A. invia, dopo tre anni, una cartella esattoriale di importo 126,34 euro.
Il contribuente si oppone comparendo dinanzi al Giudice di Pace spiegando di non aver ricevuto il verbale.
L’amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, mostra invece la copia del verbale oggetto di contestazione e anche la ricevuta postale attestante la consegna presso il domicilio del destinatario.
Tuttavia la relata di notifica, nella copia del verbale di contravvenzione depositato dall’ente locale, non risulta né sottoscritta né compilata, sicché il ricorrente deduce l’ inesistenza della notifica stessa ai sensi dei principi già dettati dalla Suprema Corte in subiecta materia:
“L’atto di notifica compilato dal Messo notificatore del Comune che non reca alcuna sottoscrizione priva di un elemento costitutivo essenziale un atto giuridico come l’atto di notifica, determinandone la giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità ” (Cassazione, Sez. V, sentenza n.24442 del 2/10/2008).
LA SENTENZA
Il Giudice di pace ricorda l’articolo 148 c.p.c., a norma del quale l’Ufficiale Giudiziario deve certificare l’eseguita notificazione mediante relazione di notificazione da lui datata e sottoscritta, in calce all’originale ed alla copia dell’atto da notificare.
Nella fattispecie, difettando la relata di notifica sulla copia conforme dell’atto prodotta dalla stessa amministrazione convenuta, “la notifica del verbale deve essere considerata inesistente e non semplicemente nulla”, risultando irrilevante la giustificazione addotta dal Comune in base alla quale la relata, anche se non contenuta sull’originale del verbale, sarebbe stata invece stilata sulla copia notificata (cfr. sentenza n.479/2014 del Giudice di Pace di Gela).
Di conseguenza, sia il verbale di contravvenzione al Codice della Strada sia la cartella di pagamento emessa, sono stati annullati.
I suddetti principi, come emerge dalla motivazione della sentenza in commento, recepiscono l’indirizzo già espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del 2.10.2008, n.24442, resa in tema di avviso di accertamento in materia tributaria, la quale aveva ritenuto insuscettibile di sanatoria la notificazione degli atti amministrativi in ipotesi di omessa sottoscrizioone della relata di notifica da parte del messo notificatore.
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