Decreto Casa: fino a 900 euro di detrazioni per l' inquilino in affitto e possibilità di riscattare l' immobile
Sconti per le imprese che costruiscono o ristrutturano alloggi sociali: fino all`eventuale riscatto dell`immobile e, comunque, per un periodo massimo di 10 anni dalla costruzione o dal recupero, il 40% dei redditi derivanti dalla locazione non concorrera` alla formazione del reddito d`impresa ai fini Irpef/Ires e alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. L`efficacia di tale disposizione e` subordinata all`autorizzazione della Commissione europea su richiesta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
E` la prima delle misure tributarie contenute nel decreto legge sull`emergenza abitativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 di venerdi` 28 marzo (Dl 47/2014).
Il decreto, inoltre, ha introdotto la possibilita` per l`inquilino di riscattare l`alloggio sociale dopo un periodo minimo di sette anni dalla stipula del contratto di locazione. Il conduttore puo` imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore, in conto del prezzo di acquisto dell`abitazione e parte in conto del prezzo di affitto. I corrispettivi, ai fini delle imposte sui redditi e Irap, sono considerati canoni di locazione (sui quali e` applicabile la riduzione forfetaria del 40%), anche se conteggiati nel prezzo di alloggio.
Le clausole, i tempi e le modalita` di riscatto sono disciplinate da un apposito decreto emesso dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Mef.
Definite anche le detrazioni Irpef per i conduttori di alloggi sociali. Per il triennio 2014-2016 le famiglie che vivono nelle case popolari, titolari di contratti di locazione fruiranno di un bonus pari a:
- 900 euro, se il reddito non supera i 15.493,71 euro
- 450 euro se il reddito e` compreso fra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Il decreto prevede, infine, una riduzione dell`aliquota della cedolare secca che, nel periodo 2014-2017 passa dal 15% al 10% per i contratti a canone concordato. La nuova aliquota si applica anche agli immobili affittati a cooperative o enti non commerciali sublocate a studenti universitari con rinuncia dell`aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Commenti
Posta un commento
Scrivi la tua opinione, ma sempre nel rispetto di tutti
►Per visualizzare gli ultimi post, cliccate su "Carica altro..."
►Per proseguire nella lettura dei post precedenti, clicca su "Post più vecchi"
► Per rimanere aggiornato sui nuovi commenti in risposta al vostro, cliccate su "inviami notifiche". I nuovi commenti arriveranno direttamente alla vosta casella di posta elettronica.
Potrete cancellare l' iscrizione con un click nella mail che riceverete ("annulla iscrizione").
L' iscrizione (ovviamente) è gratuita.
► Mi scuso per attivato, ancora una volta, la moderazione commenti ma gli utenti fake e quelli che postano Spam inondano il blog di commenti pubblicitari e/o link a siti malevoli.
Ringraziandovi per il vostro supporto, provvederò all' eliminazione dei commenti sgradevoli.
Grazie e rispetto per tutti