Prescrizione bollo auto: un' altra Sentenza della Cassazione conferma il termine di tre anni


Pubblico qui di seguito la
Sentenza n. 137/04/05; depositata il 30/11/2005
della Commissione Regionale Tributaria del Lazio
relativa ad un ricorso per la richiesta illegittima della tassa automobilistica.

Commissione tributaria regionale Lazio
– Sezione quarta –
Sentenza 20 ottobre 2005, n. 137

Presidente Fancelli – Relatore Belloni
Ricorrente Anatra

Con ricorso spedito il 14 giugno 2003 il signor
A.A., contestava la cartella esattoriale emessa dall’Ufficio delle Entrate di Roma 3 e ne chiedeva l’annullamento per intervenuta prescrizione dei termini concessi all’A.F. per il recupero delle tasse automobilistiche e le relative penalità.
La Ctp respingeva il ricorso basando la propria decisione sul fatto che il diritto che ha l’A.F. per il recupero delle tasse automobilistiche dovute e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, mentre per la riscossione, in assenza di una precisa disposizione normativa, vale il termine di prescrizione decennale previsto dal Cc. Tale decisione viene appellata dal contribuente che insiste nella prescrizione triennale prevista dalla legge per esigere il pagamento delle tasse automobilistiche con le relative sanzioni.
Questa commissione ritiene l’appello meritevole di accoglimento e che la sentenza dei primi giudici vada riformata.
La distinzione dei termini prescrizionali fatta dalla Ctp per il recupero della tassa da parte della Pa e la riscossione della stessa, il primo triennale l’alto decennale, non trova concreto riscontro nell’attuale legislazione.
Il Dl 597/85 testualmente stabilisce che:
«51. L’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registi e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente a rimborso delle tasse indebitamente corrisposte».
Nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, le spese di giustizia vanno compensate fra le parti. La commissione

PQM
Accoglie l’appello e compensa le spese.

Commenti

  1. Ah, però!
    Una notizia moooolto interessante.

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  2. Strano ... a questo punto vorrei capire dove sta il vero .. qui nn specificate che i tre anni (in realtà 4 1+3 comprensivi del primo quello naturale) nn partono dalla scadenza naturale del bollo ma dall'anno successivo alla prima scadenza Es io devo pagare il bollo il 30/04/2009 ne consegue che i tre anni partono non dal 30/04/2010 ma dal 01/01/2011 ..... Almeno cosi mi avevano detto.
    E' un argomento che mi interessa , visto che purtroppo mi coinvolge in prima persona... help aiutatemi

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    1. Il punto, infatti, è quello.
      Intrufolandosi nella legge stessa non ci sono chiarimenti,
      ma stavo aggiornandomi sui consigli dei vari avvocati che
      sostengono come il conteggio parta tenendo conto dell' anno solare,
      quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre.

      Nel suo caso quindi:
      il bollo è scaduto il 30/04/2009, quindi doveva pagarlo nel 2009.
      Successivamente a questa data, dunque, lei è moroso. Ha passato
      "l' anno nel quale doveva esser effettuato il pagamento.
      partirebbero il 1° gennaio 2010".

      Quindi, almeno stando ai calcoli, la prescrizione avverrà il 1° gennaio 2014.
      Ecco perché si conteggiano alla larga 4 anni

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  3. ciao, io ho un caso particolare. Abito in Friuli Venezi Giulia. Ho pagato il bollo in ritardo nel 2012, con 2 mesi di ritardo (cioè scadeva in ottobre 2012, l'ho pagato in gennaio 2013). Ora mi è arrivata la raccomandata di notifica del ritardato pagamento, mi applicano la sanzione del 30% come se non avessi mai pagato il bollo per nulla.
    E' corretto?
    grazie

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    1. Ciao a te.

      L' interesse del 30% sull' importo del bollo viene imposto passato un anno dal mancato pagamento e non un mese. Se la tassa scadeva a ottobre 2012 e tu l' avessi pagata successivamente all' ottobre del 2013, allora l' interessi sarebbero stati del 30%.
      Il ritardo pagamento imposto per un ritardo inferiore all' anno di circa 1,75% con l' aggiunta di circa l'1% a semestre.

      Quindi vi è un errore! Dovresti rispondere alla lettera che ti ha inviato presumibilmente la Regione e informar loro dell' errore degli interessi imposti.

      Un salutone!

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  4. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina


  5. Salve avvocato,in data 25/09/15 mi è arrivata una lettera da parte di equitalia datata 28/08/15 relativo ad una cartella a detta loro notificata il 18/01/2015 e nel dettaglio del debito è scritto che è riferita ad un bollo auto non pagato relativo all'anno 2009.
    Io quest'auto l'ho rottamato e sinceramente non ricordo se non ho pagato, ma ai sensi di legge il bollo auto non deve essere recuperato entro 3 anni dalla scadenza dall'ente creditore in questo caso la Regione Campania ? La ringrazio anticipatamente per una sua risposta.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Buonasera Giovanni,

      come ho scritto anche nella sezione apposita, non sono un avvocato, ma cerco di aiutare, per quanto possa, a risolvere i problemi col fisco.

      Se dal 2009 l' unica notifica è stata quella di gennaio del 2015, allora il debito è ampiamente prescritto e non più esigibile.

      Cordiali Saluti

      Elimina

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