Cassazione, riconosciuto danno biologico a lavoratore depresso a causa dell’ inattività


A molti potrebbe sembrare un sogno, una di quelle cose irrealizzabili che però nonostante tutto praticamente chiunque nella vita almeno una volta ha desiderato ardentemente: essere pagato per non lavorare.

In realtà, lo sappiamo, non è così. Analizzando la tematica da un punto di vista giuridico, sociologico e medico sappiamo da anni che in realtà la condizione del lavoratore che non è messo in grado, concretamente, di lavorare ed è anzi costretto ad oziare, rappresenta uno stato che può portare a delle vere e proprie patologie.
E così, per esempio, è successo al lavoratore il cui caso è giunto alla Sezione Lavoro della Cassazione, e deciso con la sentenza n. 16413 del 28 giugno 2013.

Nel caso di specie, confermando i giudizi di merito di primo e secondo grado, è stato riconosciuto un danno biologico pari al 35% e, quel che più interessa, è stato riconosciuto non solo il danno biologico, appunto, ma altresì il danno morale e il danno esistenziale.

La corte ha ritenuto, infatti, non si possa parlare di alcuna duplicazione (sulla scia delle celebri sentenze quadrigemellari di San Martino 2008) nel caso in cui si sia inteso risarcire differenti aspetti di danno non patrimoniale, vale a dire:

a) la lesione dell’integrità psicofisica (con il danno biologico);
b) la sofferenza interiore temporanea causata dalla commissione di un fatto illecito
(con il danno morale);

c) l’umiliazione della capacità ed attitudini lavorative con pregiudizio all’immagine del dipendente sul luogo di lavoro (con il danno esistenziale).

Quello che importa, ricordano gli ermellini, non è il nome utilizzato, bensì il pregiudizio concretamente preso in esame: la duplicazione, in quanto tale censurabile, si ha solo quando con nomi diversi si cerchi di far risarcire due (o più) volte lo stesso pregiudizio.

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