Se manca il nome sul citofono o campanello rendi nulla la notifica della cartella. L' Ufficiale Giudiziario deve apporre l' avviso di mancato recapito anche sulla porta di casa: senza il nominativo sulla porta di casa, l' atto è nullo
In caso di consegna di una notifica, se accade di non riuscire a reperire il contribuente evasore o se il destinatario si rifiuta di prendere la lettera, la legge
( Art. 140 cod. proc. civ. ) prevede che l' ufficiale giudiziario depositi una copia dell' atto notificato presso la Casa Comunale, ma comunque avvisando l' interessato sia con una raccomandata, che con un' affissione di un avviso sulla porta di casa.
Secondo la Commissione Tributaria Puglia ( CTR Puglia, sez. Lecce, sent. n. 77/22/13 ), l' atto deve esser apposto non solo sul portone del palazzo, ma anche sull' uscio di casa.
Nel caso specifico il nome del destinatario non era riportato sul citofono e l’ufficiale giudiziario si era limitato ad affiggere l’avviso nell’atrio dell’immobile.Peccato che ciò rende nullo l' atto stesso.
La procedura imposta dalla legge va rispettata e quindi, qualora l’avviso sia stato deposto alla Casa Comunale ma non sulla porta dell’abitazione, dell’ufficio né dell’azienda del destinatario, si ha l' annullamento della notifica.
Sto a posto, non ho nome da nessuna parte, tranne che sula cassetta delle lettere condominiale.
RispondiEliminaEvvai! Ora col cacchio ti beccano! :Ð
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