Cassazione: illegittimo il licenziamento per troppe assenze se la contestazione è tardiva



"In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano
contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano
disciplinare, deve escludersi che il giudice di merito possa
esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione
della loro concatenazione ai fini della valutazione delle gravità
dei fatti, ciò non escludendo, tuttavia, che il comportamento
che giustifica la sanzione espulsiva possa essere individuato
anche in uno solo di essi, se lo stesso presenti il carattere
di gravità richiesto dalla legge.".

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza
n. 1062 del 25 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso proposto
da un'azienda - che aveva licenziato una propria dipendente
per ripetute assenze in giorni successivi a festività
o ferie e recidiva
- avverso la decisione della Corte d'Appello
la quale aveva ritenuto la recidiva erroneamente contestata
alla lavoratrice, tenuto conto del principio, consolidato
nella giurisprudenza, alla cui stregua, il datore di lavoro,
una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti
del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti
infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta,
per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato,
essendogli consentito soltanto, a norma dell'ultimo comma
dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, di tenere conto
della sanzione eventualmente applicata, entro il biennio.

I Giudici di legittimità precisano, richiamando precedenti decisioni,
che in difetto di contestazione di una nuova infrazione il datore
di lavoro non può riesaminare in sede disciplinare le precedenti
mancanze, già colpite ciascuna da sanzioni di tipo conservativo,
per applicare per quelle stesse infrazioni, sia pure unitariamente
considerate, una più grave sanzione di carattere espulsivo.
La contestazione della recidiva per precedenti comportamenti
già puniti con una sanzione disciplinare, in assenza
di un'autonoma infrazione attualmente sanzionabile,
non vale a legittimare il recesso del datore di lavoro.

(01/02/2012 10:00 - Autore: L.S.)
Tratto da: Cassazione: illegittimo il licenziamento
per troppe assenze se la contestazione è tardiva

(Fonte: StudioCataldi.it)

Commenti

  1. Ho dovuto rileggere tre volte per capirci qualcosa in codesto legalese. O, almeno, spero di aver capito.

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    Risposte
    1. Ahahahah sì, infatti io vado in cerca di ste cose
      perchè le ADOVO.

      In pratica il datore di lavoro non può contestare a scoppio ritardato ciò che non ha contestato subito.
      Se devi esser licenziato deve farlo immediatamente.
      E anche nel caso viene rigettata la richiesta,
      non si può contestarla.

      Sapevi che c'era il termine di tempo anche
      per decidere di punire il comportamento
      negligente di un lavoratore?
      Io lo apprendo ora.

      Elimina

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