Canone Rai: una tassa assurda, per una Legge assurda



107,50 euro.
E' questo il costo del canone rai annuo
del 2009.
Quanti di voi imprecano contro la tv pubblica
e poi filano di corsa a pagare quella tassa
assurda senza esitare?
Quanti di voi non sanno del perchè si paghi
la rai nonostante la si possa vedere
ovunque anche e soprattutto dal satellite
a costo zero?
Quanti voi vogliono sapere come levarsi
sto cavolo di canone?


E' il decreto-legge 2 febbraio 1938 n. 246
( che invito tutti a leggere ) emanata niente di meno
che all' epoca di Mussolini.
La legge prevede che si debba pagare un canone annuo
in quanto si è in possesso di uno o più apparecchi atti
a ricevere radiotrasmissioni. Inizialmente fu solo per la radio,
ma dopo gli anni '50 incluse anche la Tv.
Oggi i programmi Tv e la radio possono esser visti ovunque,
dal cellulare al Pc, infatti la tecnologia si è evoluta
molto più delle leggi italiane, e la rai su questo
corre ai ripari tassando anche chi possiede un PC e non una Tv.

Dichiarazione sostitutiva all' atto di notorietà

La legge è assurda, e la sua applicabilità è un' offesa
alla tecnologia e lo stesso cittadino italiano.
Sul sito http://www.aduc.it
( Associazione per i diritti degli utenti e consumatori )
ci sono molte pagine inerenti l'argomento, dal quale ho
attinto i link messi nel post.

Personalmente ho voluto leggere questa legge e,
arrivato ad un certo punto sono rimasto ALLIBITO.
Vi riporto di seguito gli Articoli 9 e 10
del Regio decreto-legge 2 febbraio 1938 n. 246
ovvero la legge che ci impone di pagare il canone rai:

Articolo 9
L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato,
detenga un apparecchio radio-ricevente in prova
ai sensi del successivo art. 16,
come pure chi, avendo regolarmente dato
disdetta dell'abbonamento, detenga l'apparecchio
chiuso in involucro ai sensi del successivo articolo 10,
qualora muti domicilio, residenza od abitazione,
trasportando nel nuovo domicilio,residenza od abitazione l'apparecchio,
deve denunziare, a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso
il quale è iscritto come abbonato, tale cambiamento,
entro venti giorni dal cambiamento stesso.
Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo risultante
dal libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova,
il luogo ove viene trasferito il domicilio, la residenza
e l'abitazione con il relativo indirizzo.

Articolo 10
Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione,
più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui
a detenere l'apparecchio presso di sé, deve presentare
al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice
non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero
di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio
di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro
in modo da impedirne il funzionamento.
La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale
(con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 50,60,
intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro
su accennato ed accessori (1).

Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del
pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale
deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio
del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato
dall'obbligo del pagamento della somma
di L. 50,60 di cui al comma precedente (1).
Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato,
deve fame domanda su carta semplice in triplice esemplare
al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo
pagamento della somma di L. 25,60 da versarsi con vaglia postale
intestato all'Ufficio medesimo.

Personalmente non riesco a commentarlo,
perchè è di una assurdità tale che sprecherei tempo
a descrivere l' Articolo sottolineando le parti
assurde che vi ci sono scritte.
In pratica se non vuoi più pagare il canone,
devi incelofanare TV, radio, PC, cellulari ( se hai un LG
col quale puoi vedere la TV ) e indicare,
nel caso tu voglia vedendere gli apparecchi radiotelevisivi,
il nome, indirizzo dell' acquirente, così che debba pagà lui il canone.
Infatti nell' Articolo 11 vi è spiegato in maniera chiara.
Poi se ci ripensi e vuoi vedere la TV devi comunicarlo a loro.

Il punto è:
negli anni '50 un italiano poteva possedere una TV,
o se era ricco due, e quindi la legge è precisa
e chiara nel momento in cui il cittadino
non intenda più pagare il canone.
Ma oggi??
I segnali televisivi e radiofonici posson esser ricevuti
con una gran quantità di strumenti elettronici,
e quindi il cittadino deve pagare perchè riceve o
può ricevere questi segnali??
Se un cittadino ha solo una radio in casa deve pagare il canone?!?!

Perchè dobbiamo pagare centinaia di euro l'anno
per una legge che parla ancora in LIRE ?!?!!?

L' Articolo 14 è una barzelletta e invito tutti a riderci sopra:

Articolo 14
I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che vengono
a soggiornare temporaneamente nel territorio dello Stato,
portando seco un apparecchio portatile, od un apparecchio
sistemato su autovettura, possono ritirare dalla dogana di
transito una apposita licenza di temporanea importazione (1).
Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15
a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito
dello importo corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia.


Passiamo ora alle penali per chi non paga il canone:

Articolo 19
Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi
atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni
radiofoniche e televisive senza aver corrisposto
il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni,
dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme,
è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena
pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto
per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa
all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi
le sanzioni stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235,
le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa,
sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente
in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori (1) (2).


Se avete la lettera Rai con la richiesta del pagamento
del canone 2009 vi invito a leggere il foglio
che di solito vi è allegato, dove ci sono tutti
i dettagli e soprattutto le penali per il
mancato pagamento del canone.

Unirsi tutti insieme per mettere STOP al canone,
una delle tantissime leggi assurde del nostro Paese
che gravano come un macigno sulla schiena di ciascun cittadino italiano.
E' assurdo che l' Italia sia così indietro,
è assurdo che dobbiamo pagare e fare le cose come muli
senza reagire,
è assurdo che lo Stato debba sempre dare un pò di danaro al cittadino
e dall' altro lato levargliene il doppio.
Diciamo STOP al canone rai!
E iniziamo a levarci di dosso questa tassa assurda!

Fonte aduc.it

Ho trovato questo in web che spiega come
levarsi di dosso il canone.

http://www.ciao.it

La disdetta dell'abbonamento è spiegata ovviamente anche
sul sito http://www.abbonamenti.rai.it
e lo riporto di seguito:

La disdetta dell’abbonamento,
si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

  • L’abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso
    dando esatta comunicazione delle generalita’ e indirizzo
    del nuovo possessore.

  • L’abbonato comunica di non essere piu’ in possesso
    di alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione
    (ad es. per furto o incendio).

    La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata
    entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone
    dal 1 gennaio dell’anno successivo.
    La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata
    entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal primo luglio.
    Qualora l’abbonato abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’
    non e’ previsto per legge chiedere il rimborso.
    Poiche’ il pagamento trimestrale costituisce una rata
    del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta
    dell’abbonamento senza aver corrisposto almeno l’importo
    per il semestre.


  • Nel caso che gli abbonati intendano rinunciare all’abbonamento
    senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare
    disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento
    degli apparecchi stessi.
  • (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi,
    se presentata entro il 31 Dicembre, dispensa dal pagamento
    del canone dal primo gennaio dell’anno successivo.
    Contemporaneamente all’invio della disdetta gli abbonati
    devono versare all’
    Agenzia delle Entrate - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV -
    Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino Vaglia e Risparmi,
    indicando nella causale il numero dell’abbonamento,
    l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare.
    (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

    Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili,
    generalmente mediante chiusura in appositi involucri,
    tutti gli apparecchi posseduti dal titolare dell’abbonamento
    e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso
    qualsiasi luogo di loro residenza o dimora.
    (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

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