Legge Cyberbullismo in dettaglio: le modifiche del Senato hanno escluso i maggiorenni e il bullismo operato fuori dal web

di Lapenna Daniele

#cyberbullismo #socialnetworks #facebook


Da ieri, l' Italia ha una legge sul cyberbullismo. La proposta è stata modificata dal Senato ed è stata approvata con diverse modifiche che l' hanno resa un po' diversa da quella che era in origine.
Se la Camera non avesse accettato le modifiche operate dal Senato, la discussione sarebbe andata avanti per diversi mesi e forse, la legge non avrebbe visto la luce.

Micaela Campana, relatrice della legge, sottolinea come queste modifiche abbiano trasformato la legge, togliendo diritti a coloro che non sono minorenni.
«Serviva più coraggio e allargare le tutele previste anche ai maggiorenni. La Rete - prosegue il deputato, nell' intervista a Quotidiano.net - è una piazza importante e la violenza tramite web è uguale alla violenza fatta per strada. Le vittime sono sempre più donne e giovani. Introdurre un elemento penale avrebbe aiutato, anche nella fase delle indagini. Ma se la Camera avesse modificato di nuovo il testo, dopo la lettura del Senato, la legge sarebbe finita su un binario morto [ricordiamo che, con l'attuale sistema bicamerale, se entrambe le Camere non approvano lo stesso testo senza apportare modifiche, la legge continuerà a saltare fra Camera e Senato]. Siamo a fine legislatura, ha prevalso il senso di responsabilità di dare una legge utile già per gli studenti».


COS'È IL CYBERBULLISMO?

Si tratta di un attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Negli ultimi anni abbiamo assistito a notizie di cronaca dove dei minorenni, attaccati da compagni di scuola sui social network, si siano persino tolti la vita.
Ma questo crimine, perché di questo si tratta, è perpetrato anche nei confronti di chi non è minorenne. La legge prevedeva una tutela per tutti, ma la modifica ha ridotto il range delle vittime, privilegiando i minorenni dai 14 anni in su. Il cyberbullismo, infatti, si può suddividere in vari modi in cui viene attuato:

  • Flaming
    messaggi violenti o volgari, scritti in web, mirati a suscitare guerre verbali in un forum, provocando reazione di ira negli altri utenti
  • Harassment (molestie): 
    spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno
  • Denigrazione
    sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, attuato tramite e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network, etc.
  • Sostituzione di persona: 
    farsi passare per un'altra persona (creando, ad esempio, un falso profilo su un social network) per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili
  • Inganno: (trickery):
    ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici
  • Esclusione
    escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione
  • Cyber-persecuzione ("cyberstalking"): 
    molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura.
  • Doxing
    diffusione pubblica via internet di dati personali e sensibili.
  • Minacce di morte
Andiamo ora a vedere cosa prevede la legge in dettaglio.

IL TESTO DELLA LEGGE APPROVATA:
COME ERA E COME È STATA MODIFICATA


Il testo originale della legge differisce già a partire dall' articolo 1, dove vi è la definizione del termine. Il termine iniziale di "bullismo" viene modificato in "cyber bullismo", la platea delle vittime che inizialmente doveva includere chiunque ne fosse stato vittima (di qualunque età), è stata ridotta solo ai minorenni, e le ragioni del bullismo, precedentemente specificati, vengono omessi.

ART.1, comma 1-2

TESTO CHE AVEVA APPROVATO LA CAMERA

« Ai fini della presente legge, con il termine « bullismo » si intendono
l' aggressione o la molestia reiterate
da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, 
idonee a provocare in esse sentimenti di 
ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti
vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni 
per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima »


TESTO MODIFICATO DAL SENATO, E DIVENUTO LEGGE
« Ai fini della presente legge, per « cyberbullismo » si intende
qualunque forma 
di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali 

in danno di minorenni
realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore 
il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo »

ART. 2, comma 1

TESTO CHE AVEVA APPROVATO LA CAMERA

« Chiunque, anche minore di età, abbia subìto un atto di cyberbullismo, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare al titolare del trattamento, al
gestore del sito internet o del social media, 
un’istanza per l’oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL 


TESTO MODIFICATO DAL SENATO, E DIVENUTO LEGGE
« Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, 
può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media 
un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale
del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL

ART. 2, comma 3 e 4

TESTO CHE AVEVA APPROVATO LA CAMERA

« 3. Chiunque, anche minore di età, abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare, per finalità riparative, l’istanza di cui al comma 


4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione
tramite avvisi chiari e di facile individuazione »

TESTO MODIFICATO DAL SENATO, E DIVENUTO LEGGE
Il Senato ha SOPPRESSO questi due commi 3 e 4  sopra riportati

  • L' art.3 comma 1:
    eliminata la parola bullismo, lasciando l' operatività della legge solo sul cyberbullismo
  • L' art.3 comma 2:
    in ottemperanza al programma pluriennale dell’Unione Europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 16 dicembre 2008, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
  • L' art. 3 comma 7:
    per contrastare il cyberbullismo è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2017 per iniziative e progetti
  • L' art 5 comma 1:«Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo».
  • L' art 6 comma 2:« Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro [modificato dacché erano previsti 220.000 euro] per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».
  • L' art 7 comma 1-2-3: 
    Ammonimento
    « comma 1 
    Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (reato di ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (trattamento illecito dei dati personali), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 

    comma 2. 
    Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. 

    comma 3.
    Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età »

L' art. 8 è soppresso. Ecco cosa riportava
clicca sull' immagine per ingrandire

LINK UTILI
La legge sul Cyberbullismo approvata dal Parlamento

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