Approvata la nuova legge sul caporalato:336 voti a favore,si astengono Forza Italia e Lega Nord

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Martedì 18 ottobre la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge contro il caporalato che, tra le altre cose, contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione. I voti a favore sono stati 336, nessun contrario, gli astenuti sono stati 25 (Forza Italia e Lega). Il testo era già stato approvato dal Senato lo scorso agosto.

I principali filoni di intervento del provvedimento, che si compone di 12 articoli, riguardano:
  • la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro;
  • l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
  • l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
  • il rafforzamento dell'istituto della confisca;
  • l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
  • l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
  • l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
  • il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
  • il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.
Il “caporalato” è un fenomeno presente soprattutto nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia e consiste nel reclutamento, da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, di lavoratori che vengono trasportati sui campi o nei cantieri edili per essere messi a disposizione di un’impresa. I lavoratori sono spesso italiani in grande difficoltà economica e immigrati irregolari senza permesso di soggiorno: queste persone, che si trovano in una posizione molto debole, vengono pagate pochissimo (spesso prendono 30-40 euro per 10-12 ore di lavoro), fanno lavori con turni lunghi e faticosi e subiscono spesso maltrattamenti, violenze e intimidazioni da parte dei cosiddetti “caporali”, le persone che gestiscono il traffico dei lavoratori.

Ci sono diverse figure nell’organizzazione del caporalato:
  • il “caponero”, che organizza le squadre e il trasporto
  • il “tassista” che gestisce il trasporto
  • il “venditore” che organizza le squadre e la vendita di beni di prima necessità a prezzi spesso molto alti
  • “l’aguzzino”, che utilizza e impone sistematicamente violenza o la sottrazione dei documenti di identità (che serve per avere maggiore controllo di una persona)
  • il “caporale amministratore delegato”, l’uomo fidato che gestisce per conto dell’imprenditore l’intera campagna di raccolta dei lavoratori.
Ci sono poi nuove forme di caporalato come il “caporalato collettivo” che utilizza forme apparentemente legali (cooperative e agenzie interinali) per mascherare l’intermediazione illecita di manodopera (assumono con un contratto a chiamata indicando molti meno giorni di quelli effettivamente lavorati) e infine c’è il “caporalato mafioso”, legato alla criminalità organizzata.

Non ci sono dati ufficiali dettagliati sull’estensione del fenomeno, che negli ultimi anni è stato raccontato da diverse inchieste giornalistiche e indagini. Secondo l’ISTAT, il lavoro irregolare in agricoltura, a cui è associato comunemente il caporalato, è in costante crescita da dieci anni a questa parte e il terzo rapporto Agromafie e caporalato, del maggio 2016, realizzato dall’osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL, dice che le infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare e nella gestione del mercato del lavoro attraverso la pratica del caporalato muovono in Italia un’economia illegale e sommersa che va dai 14 ai 17,5 miliardi di euro. Il rapporto individuava circa 80 distretti agricoli indistintamente dal nord al sud Italia e quantificava tra 400 e 430 mila le persone soggette a sfruttamento, sia italiani che stranieri.
Un settore specifico di sfruttamento riguarda infine le donne, generalmente italiane: in Puglia (il caso della donna morta nelle campgne di Andria) sono circa 40 mila, con paghe che non superano i 30 euro per dieci ore di raccolta nei campi.

LA NUOVA LEGGE
Il caporalato, ossia l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, era stato inserito tra i reati perseguibili penalmente nel Codice penale nel 2011, con un nuovo articolo: il 603-bis, collocato nel titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona e, in particolare, tra i delitti contro la libertà individuale.
Puniva l’intermediazione con la reclusione da cinque ad otto anni e con multe da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La fattispecie del nuovo reato era tuttavia piuttosto complicata: prevedeva l’individuazione di un’attività organizzata di intermediazione, non dava una definizione di “intermediazione” e stabiliva una serie di specifiche condotte che costituivano lo sfruttamento.

La nuova legge – che si compone di 12 articoli – riscrive il reato semplificandolo e liberandolo da alcune specifiche che prima ne complicavano l’individuazione: introduce cioè una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori prima previsti e trasforma il caporalato caratterizzato dall’utilizzo di violenza o minaccia in un sottogenere della fattispecie base.
Inoltre, introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro e non solo dell’intermediario, prevede l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità, l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, la confisca dei beni, in alcuni casi.

Nell’elenco degli indici di sfruttamento dei lavoratori aggiunge il pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali e precisa che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi. Il disegno di legge, poi, aggiunge il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza. La nuova formulazione prevede di base la reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.

Il provvedimento prevede l’assegnazione al Fondo antitratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e estende le finalità del Fondo antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato: le due situazioni sono ritenute simili e spesso le stesse persone sfruttate nei lavori agricoli sono reclutate usando i mezzi illeciti come la tratta di esseri umani.
L’ultima parte della legge introduce infine misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo come il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, che dovrebbe raccogliere, certificare e “bollinare” le aziende virtuose e un piano per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali.

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