Debiti INPS: la prescrizione è di 5 anni. Ipoteca tolta e cartelle esattoriali cancellate
di Lapenna Daniele
#equitalia #inps #prescrizione #agenziadelleentrate #debiti #contributi #cassazione #sentenzecassazione
Il tribunale di Trento con la sentenza n. 39 dell' 8 marzo 2016, ha confermato che la prescrizione per i debiti previdenziali è di cinque anni.
La cartella esattoriale riguardante questo debito, inviata al contribuente (qui evasore) dopo questo termine, è da considerata nulla. Così come sono considerate nulle tutte le successive misure intervenute al seguire del mancato pagamento del debito sotteso.
Nel caso di questa sentenza, il contribuente aveva fatto ricorso contro Equitalia, Inps, Inail e comune di residenza, per la ricezione negli anni di otto cartelle esattoriali. Il non pagamento di queste, ha portato all'iscrizione di ipoteca sul suo immobile da parte di Equitalia.
Prese le cartelle, il contribuente si accorge che sono giunte ben oltre i termini prescrittivi inerenti i crediti previdenziali e contributivi, i quali vedono decadere il diritto di essere riscossi da parte di un qualsiasi ente se la notifica avviene dopo cinque anni, come riportato dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995.
Viene così cancellata l'ipoteca, visto che è stata immessa nonostante un vizio di forma (la prescrizione avvenuta): la cassazione dichiara tutti i debiti prescritti, e quindi cancellati dal "groppone fiscale" del cittadino.
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Il tribunale di Trento con la sentenza n. 39 dell' 8 marzo 2016, ha confermato che la prescrizione per i debiti previdenziali è di cinque anni.
La cartella esattoriale riguardante questo debito, inviata al contribuente (qui evasore) dopo questo termine, è da considerata nulla. Così come sono considerate nulle tutte le successive misure intervenute al seguire del mancato pagamento del debito sotteso.
Nel caso di questa sentenza, il contribuente aveva fatto ricorso contro Equitalia, Inps, Inail e comune di residenza, per la ricezione negli anni di otto cartelle esattoriali. Il non pagamento di queste, ha portato all'iscrizione di ipoteca sul suo immobile da parte di Equitalia.
Prese le cartelle, il contribuente si accorge che sono giunte ben oltre i termini prescrittivi inerenti i crediti previdenziali e contributivi, i quali vedono decadere il diritto di essere riscossi da parte di un qualsiasi ente se la notifica avviene dopo cinque anni, come riportato dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995.
Viene così cancellata l'ipoteca, visto che è stata immessa nonostante un vizio di forma (la prescrizione avvenuta): la cassazione dichiara tutti i debiti prescritti, e quindi cancellati dal "groppone fiscale" del cittadino.
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