Cane che abbaia, non può esser zittito dal sindaco
Il Tar di Lecce, con la sentenza N. 2684 del 10 Settembre 2015 ha annullato un' ordinanza del sindaco di Leverano con la quale imponeva un cittadino a prendere determinati provvedimenti rispetto il suo animale da compagnia.
Nel dettaglio, il sindaco obbligava un cittadino di provvedere con immediatezza allo spostamento dei cani di sua proprietà in modo da impedire loro l’accesso nell’area a ridosso dell’abitazione del vicino, nonché di installare, al confine con la proprietà di quest’ultima, una barriera idonea ad attutire la rumorosità procurata dall’abbaiare dei suddetti animali entro dieci giorni.
Il proprietario del cane lamentava l’illegittima utilizzazione del potere straordinario del primo cittadino e quindi ricorreva al Tas.
Per i giudici amministrativi “il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni”.
Nella fattispecie, rileva la corte “l’ordinanza impugnata è stata adottata sul presupposto della presenza di due cani all’interno di una proprietà privata a cagione del loro abbaiare nelle vicinanze di una proprietà privata “quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei”.
Il provvedimento, dunque, “non è stata adottata al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, bensì il disturbo di un vicino, peraltro accertato solo ove si verifichi la presenza di estranei, e quindi una circostanza non rientrante nella eccezionalità e imprevedibilità (dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei) ben superabile con altri rimedi apprestati dall’ordinamento”.
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