La raccomandata inviata da Equitalia è nulla. Ecco tutte le sentenze e motivazioni per confermare il vizio di forma

di Lapenna Daniele
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Molti utenti che hanno commentato al blog hanno spiegato come Equitalia ( o qualsiasi ente addetto alla riscossione ) pretenda di ritenere corrette le notifiche di cartelle esattoriali spedite ai contribuenti per mezzo di raccomandata.
Già in un articolo dettagliato affrontai l' argomento, ma ancora oggi continuano ad arrivare ai cittadini raccomandate di atti consegnate dai postini.

Nell' articolo in questione ( questo qui ) spiegai come il Decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 29 Settembre 1973, che riporta dettagli su notificazione, riscossione e pagamento delle imposte, sottolinei come debbano essere dei soggetti abilitati a consegnare tali atti.

Alcune delle sentenze che hanno confermato ciò sono state emesse dalla CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008 e  con la sentenza n. 133 dell’11 giugno 2012 pronunciata dalla Ctp di Campobasso. 

L' opposizione dei contribuenti si basava proprio sull' inesistenza di una notificazione dell' atto. Equitalia si è difesa citando l’art. 26 del dpr n. 602/1973 secondo cui la notifica può essere eseguita pure mediante l’invio di una raccomandata con a.r. sempre che la relazione di consegna sia sostituita dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal postino. Però la Ctp molisana, allineandosi alle precedenti sentenze in merito, ha ritenuto fondata la condizione di nullità della cartella per l’inesistenza della notifica a mezzo posta.





La sentenza richiamata per ammettere la notifica di cartelle esattoriali per via postale è della Commissione tributaria regionale di Roma ( sentenza n. 82/21/09) che fa riferimento ad un caso del 1984, quando vigeva il testo originario dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 (poi modificato nel 1999). All’epoca la norma stabiliva espressamente che la notificazione poteva essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con a.r.. Più tardi, la successiva modifica eliminò l’inciso “da parte dell’esattore”, escludendo quest’ultimo dall’elenco dei soggetti abilitati a notificare tramite r.a.r..
Di poi, altre pronunce confermarono l’interpretazione dei giudici vicentini. Per esempio, la Ctp di Parma (sentenza n. 40/01/10) affronta la questione della relazione di notifica ma non risponde al dubbio sul potere di diretta consegna dell’agente della riscossione. Invece, il Giudice di pace di Campi Salentina (sentenza n. 559/10) chiarisce che l’Ente riscuotitore ha sempre l’obbligo di produrre la cartella esattoriale; la Ctp di Milano (sentenza n.75/26/11) conferma l’onere dell’ente di riscossione di produrre in giudizio le cartelle esattoriali e le relate di notifica, perché solo queste sarebbero la prova da fornire contro l’eccezione di un contribuente che avesse lamentato la mancata notifica.
Difatti, nel caso di specie, mentre il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto la cartella, Equitalia mostrava l’avviso di ricevimento firmato dal custode dello stabile in cui risiedeva il contribuente, ma i Giudici definirono senza mezzi termini “inesistenti” le cartelle consegnate per posta perché la notifica “inesistente” (e non “nulla”) esclude ogni possibilità di sanatoria.

Dal suo canto, i Giudici del Tribunale di Ivrea (30 gennaio 2012), a cui un contribuente era ricorso avverso un’iscrizione ipotecaria per debiti INPS notificata a mezzo raccomandata, addossarono al privato l’onere di provare che il plico era stato spedito direttamente dall’Ente incaricato alla riscossione. Nella sentenza, in merito alla forma della notifica, si leggeva che “la legge non disciplina espressamente le modalità di notifica dell’avviso di iscrizione dell’ipoteca esattoriale, ma la giurisprudenza ritiene applicabile per analogia l’art. 26 del Dpr n. 602/1973”.
Se ne deduce che la cartella dev’essere notificata dagli Ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero (previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario) dai Messi comunali o dagli Agenti della Polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di r.a.r.; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’a.r. sottoscritto da una delle persone previste dal c. 2 o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.



Commenti

  1. buongiorno sig. Lapenna.
    le chiedo cortesemente un consiglio:
    a luglio 2008 ho chiesto ed ottenuto la rateizzazione di n.8 cartelle Equitalia con tributo diverso tra loro,ho pagato le rate fino a dicembre dello stesso anno 2008 poi non ho piu pagato per problemi di liquidità.
    le chiedo cortesemente se oggi posso chiedere prescrizione di quelle cartelle in base al loro tributo visto che sono passati 5 anni dal versamento dell'ultima rata versata e nel frattempo non mi sono arrivati atti interruttivi.
    la ringrazio anticipatamente.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Salve a lei,

      sulle rate di Equitalia non so veramente quanto e se ci sia una prescrizione, ma se ci basiamo sulle Leggi, si fissa a 10 anni la prescrizione generale, e questa scende se esistono delle modifiche su determinati tributi.

      La cosa sicura è che forse in futuro non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
      Se possiede un' entrata fissa mensile o ha proprietà e non le è giunto alcun pignoramento.... allora forse sono decaduti i termini.

      Elimina

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