Canoni di locazione, l' Agenzia delle Entrate dice sì: l' inquilino può pagare l' affitto anche in contanti


Come avevamo già visto in un articolo dell' anno scorso ( "Affitto: in contanti sotto i 1000 euro" ) il locatario può pagare il canone mensile dell' immobile anche in contanti, purché la cifra non superi i mille euro

Nelle FAQ pubblicate in risposta ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione di un immobile ad uso abitativo. La risposta ha tratto spunto da un quesito con il quale l’istante ha chiesto se sussistesse la possibilità di pagare il canone di locazione versando l’importo su una carta Poste Pay del locatario, rispettando la nuova norma di tracciabilità dei pagamenti e senza possedere un conto corrente bancario.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta positiva circa la correttezza del comportamento ricordando come il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia chiarito che i pagamenti di somme inferiori a 1.000 euro (art. 49, D.Lgs. n. 231/2007) possono essere effettuati anche in contanti. È però necessaria una prova documentale chiara che attesti che quel trasferimento di contanti è giustificato dal pagamento del canone di locazione.



L’obbligo di tracciabilità dei canoni di locazione degli immobili di tipo abitativo è stato previsto dall’art. 1, comma 50, legge n. 147/2013 (legge di Stabilità del 2014).
Tuttavia la tracciabilità non deve essere intesa, nel caso di specie, come divieto all’utilizzo del denaro contante. Secondo quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il pagamento del canone di locazione relativo ad un immobile di tipo abitativo può essere effettuato anche in contanti, a condizione che il trasferimento del denaro (in contanti) sia tracciato. In pratica deve essere fornita la prova idonea ad attestare che il conduttore ha pagato in contanti.
La prova può essere fornita tramite una semplice ricevuta (nota prot. n. 10492 del 5 febbraio 2014).
Se l’importo pagato è pari o superiore a 1.000 euro, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare, etc. In questo caso il contante non può essere utilizzato trovando applicazione le disposizioni in tema di antiriciclaggio (a tal proposito si veda l’articolo: “Limiti all’uso di denaro contante: divieto di trasferimento oltre 999,99 euro“).

Quindi per il pagamento dei canoni di locazione si deve fare riferimento all’unica soglia di 999,99 euro. Pertanto, per gli importi inferiori a 1.000 euro, l’uso del contante è pienamente legittimo e non potrà essere irrogata alcuna sanzione neppure di tipo amministrativo.

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