di Lapenna Daniele
«La Corte Costituzionale cancella la Legge della Regione Piemonte e della regione Lombardia con la quale la stessa aumentò a 5 anni il termine prescrizionale della tassa automobilistica stabilito dalla Legge nazionale a 3 anni».
Si tratta di una sentenza del 2003, ma è bene ricordarla.
Il Consiglio regionale (
giunta Enzo Ghigo) del
Piemonte promulgò la
Legge regionale n. 20 del 5 agosto 2002 (
qui il testo completo) attuando delle modifiche alla legge vigente.
La regione
Lombardia (
giunta Formigoni) fece lo stesso con la
Legge regionale n. 17 del 5 agosto 2002 (
qui il testo).
All' articolo 5 comma 1 leggiamo
"(Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione crediti tributari di importo minimo)
Il ricorso n. 74 depositato il 15 ottobre 2002, disposto dal Presidente della Corte costituzionale cancellò di fatto gli articoli 1, 2 e 4 ( e quindi anche il 5 ) dichiarandoli illegittimi.
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raccomandata della Regione Piemonte
che sottolinea l' aumento illegittimo
a cinque anni del termine prescrizionale
del bollo auto
( clicca per ingrandire ) |
"
In riferimento all’art. 119, co. 2, in relazione all’art. 117 co. 3 Cost., l’art. 4 in esame - nel riferirsi genericamente al “recupero” delle indicate tasse e prorogando di un anno il relativo termine in scadenza al 31 dicembre 2002 - appare chiaramente porsi in difformità rispetto al principio fondamentale enunciato nella Legge n.212 del 27 Luglio 2000 «...» secondo la quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (art. 3, co. 3 cit. legge).
La norma de qua eccede chiaramente, in quanto in contrasto con l’or ricordato principio fondamentale posto alla legislazione statale concorrente, i confini nel quale poteva esercitarsi la potestà legislativa regionale.
In riferimento, poi, all’art. 117, co. 2 lett. 1) della Cost., che rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la materia dell’"ordinamento civile", non pare dubbio che, anche nel rapporto intersoggettivo con il contribuente, avente ad oggetto la pretesa creditoria tributaria, la disciplina delle cause di estinzione del diritto per mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (prescrizione) o entro il termine dalla stessa fissato (decadenza) è riservata esclusivamente alla legislazione statale, senza che sia consentito al legislatore regionale - come invece ha fatto con la denunciata norma - modificarne il termine attraverso la previsione di una sua proroga rispetto a quello già previsto"
BOLLO AUTO: IMPOSSIBILE AUMENTARE LA PRESCRIZIONE
La prescrizione della tassa automobilistica dunque rimane di
3 anni: il conteggio
parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva esser effettuato il pagamento. Questo perché in Italia l'anno fiscale va da Gennaio a Dicembre (come potete vedere
in questa tabella).
Quindi se ad esempio il bollo del vostro veicolo scadeva a Marzo 2016, la prescrizione si conterebbe in questa maniera:
- Anno: 1° Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017
- Anno: 1° Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018
Anno: 1° Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019
- Gennaio 2020, debito prescritto.
Ovviamente, se riceveste un atto interruttivo da un qualsiasi ente in una data compresa fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, la prescrizione verrebbe azzerata e il conteggio ripartirebbe però da tale data e non dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Il riferimento di legge per la prescrizione del bollo auto è l'
art. 5 del Decreto Legge n.953 del 30 Dicembre 1982 (
convertito in Legge, con modificazioni,dalla Legge 28 Febbraio 1983 n. 53, e alla sentenza del 28 Febbraio 1997 n. 3658 della Corte di Cass., Sez. I Civ), il quale trasformò la suddetta tassa da tassa di circolazione a tassa di possesso.
Buongiorno. In merito a quanto da lei esposto, è mai accaduto che qualcuno si cimentasse in un ricorso al Giudice di Pace?
RispondiEliminaBuondì Alex!
EliminaNon mi sono capitate sentenze dei giudici in merito a questa prescrizione. Dovrò verificare.
Se non ci sono state, è perché o il contribuente ha pagato il bollo prescritto pensando che il rialzo a 5 anni della prescrizione fosse legittimo, oppure che lo sgravio è stato concesso dalla Regione in base proprio alla sentenza n.296 del 2003 della Corte Costituzionale che ha confermato la già esistenza del succitato articolo 3 comma 3, della Legge n.212 del 27 Luglio 2000.
Un salutone!