Richiamato a lavoro dall' azienda: "Sono in ferie". Licenziato ma... la Cassazione dà ragione al dipendente


Il lavoratore non è obbligato a essere reperibile se è in ferie. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 27057/13. Il Tribunale di Mantova dà ragione a un impiegato comunale, licenziato per assenza ingiustificata

L’uomo contesta la legittimità formale e sostanziale del recesso in quanto egli si trovava in ferie. Propone ricorso il Comune, lamentando l’erroneità della sentenza che non aveva tenuto conto del fatto che il licenziamento era seguito a due ordini di riprendere servizio, a cui il dipendente non aveva adempiuto. Il datore di lavoro infatti esigeva la reperibilità dell’impiegato e il non aver adempiuto all’obbligo di presentarsi al lavoro rendeva illegittima la condotta di quest’ultimo. Il dipendente resiste al gravame, sostenendo di non avere alcun obbligo di reperibilità durante le ferie.

La Cassazione viene invitata a pronunciarsi sulla sentenza resa in appello dalla Corte di Brescia. Il lavoratore è libero di trascorrere le ferie dove e come vuole. Secondo il Comune, il dipendente in ferie era tenuto a comunicare la sua dimora temporanea e i successivi eventuali mutamenti. Il motivo è infondato. Il datore di lavoro deve conoscere il luogo dove inviare le comunicazioni nel corso del rapporto di lavoro, non già, anche per ragioni di privacy, durante il legittimo godimento delle ferie, nel corso delle quali il lavoratore è libero sia in relazione alle modalità sia per quanto riguarda i luoghi che ritenga più congeniali al recupero delle sue energie psicofisiche. Se così non fosse, ci si troverebbe di fronte a una compressione illegittima del diritto in questione.
Il datore di lavoro non può interrompere o sospendere discrezionalmente le ferie in corso. Il Comune lamenta che la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto di richiamare dalle ferie il dipendente, permanendo in capo a lui il potere di modificare il periodo feriale a seguito di una riconsiderazione delle esigenze aziendali. Il motivo è infondato.

L’art. 10 c.c.n.l. del 6 luglio 1995 afferma che «qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie».
Ma non si fa alcun riferimento alle modalità con cui la sospensione o l’interruzione debbano avvenire. E se è vero, da un lato, che le esigenze aziendali possono comportare modifiche del periodo feriale precedentemente concesso, vero è anche che esse devono essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso. «Ciò presuppone una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell’inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto (…) ad essere reperibile durante il godimento delle ferie»; la reperibilità può essere oggetto di uno specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio e non del lavoratore in ferie.
Detto ciò, il ricorso deve essere rigettato.

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