Prescrizione cartelle esattoriali per le multe: il termine è di 5 anni


MILANO - A Milano, in questo periodo, stanno fioccando non fiocchi di neve, ma cartelle esattoriali.
Molte di queste riportano mancati pagamenti per infrazioni del codice della strada. Il motivo di tutto ciò pare che sia, a livello nazionale, la necessità di recuperare 50 miliardi di euro, quindi per i comuni e per Equitalia qual’è il metodo più veloce e sicuro di trovare soldi? Ovviamente le multe mai pagate o dimenticate.

C’è solo un problema in tutta questa manovra:
la cara Equitalia sta cercando di riscuotere multe tramite cartelle esattoriali notificate dopo più di 5 anni.
Ovviamente molte persone pensano subito che la cartella sia caduta in prescrizione. A quel punto in molti si dirigono dai vigili urbani, i quali verificano, facendo un accesso agli atti, i verbali i quali risultano notificati regolarmente.
A questo punto il cittadino va in Equitalia per far valere i suoi diritti. La riposta dell’ente è quella di avvisarlo che i termini di Equitalia a loro disposizione prima che scatti la prescrizione sono di 10 anni.
Sarà proprio così?
Riportiamo un articolo di Vittorio Antion

« La cartella per sanzioni del codice della strada si prescrive in cinque anni. La cartella esattoriale, infatti, non può essere trattata come una sentenza, che ha scadenza decennale
Così ha deciso il giudice di pace di Torino con la sentenza n. 11937 depositata il 30 dicembre 2011, relativa a un preavviso di fermo a seguito del manato pagamento di una sanzione del codice della strada. Nel caso specifico il concessionario per la riscossione ha comunicato che avrebbe proceduto al fermo amministrativo del veicolo una volta trascorsi oltre cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale. Ma il giudice di pace ha bloccato l’operazione. 
Vediamo la motivazione della pronuncia.

Secondo il concessionario per la riscossione il termine della cartella è decennale, in quanto la cartella va equiparata a un decreto ingiuntivo. Insomma la cartella sarebbe come una sentenza passata in giudicato, per cui l’articolo 2953 del codice civile prevede la prescrizione di dieci anni. Ma il giudice di pace ha rigettato questa equiparazione, in quanto la cartella non è idonea a passare in giudicato. 
Il giudice ha rilevato che il titolo esecutivo, nel caso di violazioni del codice della strada, è rappresentato dal verbale di accertamento e non dalla cartella esattoriale. La cartella, infatti, ha il ruolo di una intimazione di pagamento e ha lo scopo di mettere in mora il debitore, oltre che di interrompere la prescrizione. Infatti con la cartella incomincia a decorrere un autoveloxnuovo termine di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall’articolo 28 della legge 689/1981. 
Secondo questo articolo il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione

La cartella esattoriale vale, quindi, come un mero atto di precetto, volto alla messa in mora del debitore e all’interruzione del termine prescrizionale. Tra l’altro la cartella (come l’ingiunzione fiscale) in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo e non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito. Se non produce effetti processuali, non si può applicare l’articolo 2953 del codice civile, in base al quale la prescrizione della sentenza è decennale a prescindere di quale sia il termine di prescrizione del diritto oggetto del giudizio.

In caso di contravvenzioni stradali, il termine di prescrizione è, dunque, di 5 anni, ai sensi dell’articolo 209 del codice della strada, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e che gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni. 
Anche la Cassazione si è pronunciata in favore della applicabilità del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione. In particolare la Cassazione ha stabilito che il diritto di riscossione dell’amministrazione comunale per crediti derivanti da violazioni al codice della strada equitalia 2si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall’articolo 209 del codice della strada e dall’articolo 28 della legge n. 689/1981, decorrente dall’ atto di pignoramento, il quale, in quanto atto esecutivo idoneo ad interrompere la prescrizione, è senz’altro equiparato alla cartella esattoriale (Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio – 8 marzo 2010 n. 5570). »

Giunti a questa conclusione possiamo solo segnalare che l’ANDACON (Associazione Nazionale Difesa e Assistenza Consumatori) ha deciso di raccogliere tutte quelle persone che hanno intenzione di fare causa a Equitalia per non pagare, opponendosi a quello che, a nostro avviso, è un comportamento degno dello “sceriffo di Nottingham”.

Mettiamo a disposizione dei lettori gli estremi per contattare ANDACON

ANDACON , Via Giambellino, 60 (tram 14 e bus 95)
Tel: 0236767803
Mail: andacon@libero.it

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