Legge di Stabilità: inserita modifica al rogito. Il denaro per l' atto notarile dovrà esser depositato su un Conto Corrente prima del trasferimento


In mezzo alle beghe per l’Imu e alla pioggia di emendamenti “calati” sulla Legge di Stabilità, è passato praticamente inosservato. Eppure nell’articolo 63 è stata inserita una modifica che cambia sostanza e forma del rogito. La notizia ha praticamente prima fatto il giro di internet e poi è stata affrontata dagli operatori dell’informazione.

Una modifica, quella inserita nell’o che pur rimpinguendo (almeno in teoria) le casse dello Stato, offre qualche garanzia (sempre in teoria) ai soggetti che partecipano alla compravendita.

DI COSA SI TRATTA? Semplicemente, il denaro utilizzato per pagare il rogito dovrà adesso essere “parcheggiato” in un conto corrente ad hoc, facente capo alle amministrazioni locali. Solo una volta trascitto l’atto il denaro verrà trasferito a chi di dovere.
Qual è il senso di questa novità? I “sensi” sono almeno due.

1. Il conto corrente è ufficialmente istituito per raccogliere fondi da destinare al credito alle imprese. Sicché, per tutto il tempo in cui il denaro rimarrà in questo conto, gli interessi maturati saranno destinato a questo scopo.
2. Con questo metodo si evitano le classiche brutte soprese che a volte si verificano a causa della distanza temporale tra il pagamento (immediato) e la trascrizione del rogito (dopo qualche mese). Sicché, il denaro verrà trasferito solo a trascrizione avvenuta.

Ecco il passaggio della Legge di Stabilità che certifica le modifiche alla questione rogito:
Il notaio o altro pubblico ufficiale sarà tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato il prezzo pattuito per la vendita dell’immobile o altri corrispettivi versati, comprese ad esempio le somme destinate all’estinzione delle spese condominiali non pagate”.

Commenti

  1. Non mi è chiaro se anche la cifra pagata dal compratore al venditore ricade sotto quest'obbligo di essere versata su quel c/c ad hoc.
    Hai, per caso, info più dettagliate?
    Grazie.

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    Risposte
    1. A quanto ho capito, sono inclusi solo onorari e spese diverse dalla cifra pagata dal compratore.
      L' articolo ( che non è il 35 ma il 63 ) dice questo

      63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

      a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria;

      b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

      c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

      64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

      65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.


      Ecco il link a tutti gli articoli della Legge di Stabilità
      http://www.giurdanella.it/2013/12/27/gazzetta-legge-stabilita-2014-testo/

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  2. Pare invece che:
    I soldi versati dall’acquirente per l’acquisto di una casa al momento del rogito non andranno direttamente al venditore, ma ad un fondo gestito dal notaio che li consegnerà solo a trasferimento di proprietà avvenuto.
    http://www.laleggepertutti.it/44960_vendite-di-immobili-il-prezzo-ora-si-versa-sul-conto-dedicato-del-notaio
    e anche qui
    http://www.laleggepertutti.it/44960_vendite-di-immobili-il-prezzo-ora-si-versa-sul-conto-dedicato-del-notaio

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Eppure leggendo gli articoli mi dà tutt' altra impressione...
      Certo che il politichese... è proprio complicato!

      Elimina

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