Cassazione: vietato esporre gli alimenti all' aperto. Condannato un commerciante che ha esposto la merce ai gas di scarico delle auto
La Corte di Cassazione con la Sentenza del 10 febbraio 2014 n. 6108, la Cassazione ha esaminato il caso di un commerciante, condannato dal Tribunale di Noia alla pena dell'ammenda riconoscendolo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5, lett. b) della legge 283/1962, per aver detenuto per la vendita tre cassette di verdure di vario tipo in cattivo stato di conservazione.
Nello specifico l'uomo aveva esposto fuori dal proprio negozio una cassetta di verdura senza preoccuparsi che, così facendo, avrebbe messo in contatto gli alimenti con le sostanze nocive rilasciate dai gas di scarico delle auto.
Per la Cassazione, che ha ricordato alcune precedenti sentenze delle Sezioni Unite, il caso in questione configura "un reato di danno, perché la disposizione è finalizzata non tanto a prevenire mutazioni che nelle altre parti dell'art. 5 legge 283/1962 sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all'interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Conseguentemente, si è escluso che la contravvenzione si inserisca nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate dall'art. 5, perché, rispetto ad essi, è figura autonoma di reato, cosicché, ove ne ricorrano le condizioni, può anche configurarsi il concorso (in senso conforme, Sez. III n. 35234, 21 settembre 2007; difforme Sez. III n. 2649, 27 gennaio 2004)".
Secondo Piazza Cavour dunque, "ai fini della configurabilità del reato, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (conf. Sez. III n. 15094, 20 aprile 2010; Sez. III n. 35234, 21 settembre 2007, cit.; Sez. III n. 26108, 10 giugno 2004; Sez. III n.123124, 24 marzo 2003; Sez. IV n. 38513, 18 novembre 2002; Sez. III n. 37568, 8 novembre 2002; Sez. III n. 5, 3 gennaio 2002)".
In altre parole, riguardo alla contravvenzione in esame non si richiede la produzione di un danno alla salute, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.
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