"Scacco matto" ad Equitalia: la cartella esattoriale notificata per posta è nulla. La cartella è inesistente


La Commissione Regionale Tributaria di Lecce ribadisce che solo i soggetti abilitati ai sensi di legge possono procedere alla notificazione

Lo possiamo dire a gran voce perché si tratta di un vero e proprio “scacco matto” nei confronti di Equitalia, l’esito dell’importante ed interessante sentenza n. 212/23/13 ( segnatevela ), depositata il 18 settembre scorso, della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. 23 – Sezione Staccata di Lecce (Presidente Gennaro Labbate, relatore Marcello Marcuccio, giudice Brizio Del Sole) che, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente difeso dall’avvocato Maurizio Villani ed ha totalmente annullato la cartella esattoriale notificata da Equitalia S.p.a. per posta.

Infatti, i giudici tributari chiamati a giudicare sulla sentenza di primo grado che aveva visto soccombere le ragioni del contribuente, pur rilevando che la deduzione circa l’inesistenza della cartella esattoriale è stata effettuata solo in secondo grado e quindi costituirebbe domanda nuova, poiché si tratta per l’appunto d’”inesistenza”, può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo ed hanno così stabilito correttamente che, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, Equitalia S.p.a. non può notificare le cartelle esattoriali direttamente per posta, ma solo attraverso soggetti tassativamente previsti dalla norma.
Si legge nella sentenza che “è di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli “Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario”. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta.
Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma”.

Ma v’è di più. Ricordano i giudici “che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale”.
La corte ha quindi accolto l’appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato l’inesistenza della notificazione della cartella.

Commenti

  1. ciao ma sono nulle anche quelle dell'AGENZIA DELLE ENTRATE , oppure vale solo per Equitalia? grazie mille!

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    1. Certo.
      Le norme inoltre valgono per qualsiasi ente della riscossione, anche per quelle società che sostituiscono Equitalia nelle regioni come la Serit in Sicilia.

      Salutoni a lei e Buone Feste!

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  2. Ho ricevuto un fermo amministrativo per una Cartella Equitalia mai ricevuta ( penso l' abbia presa la donna che pulisce il palazzo ), ho visto il fermo amministrativo all' atto di vendita dell'auto.
    Ora, essendo agente di commercio non possono applicare il fermo, ma anche la cartella non dovrebbe essere valida, qualcuna mi aiuta?
    Grazie

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    1. Salve Gianluca,

      quando è stata notificata? Era nei tempi?

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  3. salve vorrei chiederle a me oggi e' arrivata una cartella equitalia ...leggendo la cartella vedo che c'e' scritto notificata il 23-09-2005 ma notificata sta x dire che ti hanno mandato una notifica di pagamento nel 2005? io non ho mai ricevuto nulla adesso come devo agire grazie

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    1. Buonasera a lei,

      sì, la notifica è quando è stata ricevuta e firmata da qualcuno.
      Se non si ricorda d' averla ricevuta, basta che si rechi all' ente munita di documento e chieda un estratto per sapere il nome e cognome di colui che ha firmato il plico inviato il 23/09/2005.

      Se comunque questa data è la prima e unica notifica di questa tassa che risulta sulla cartella, probabilmente il debito è prescritto. Anche se non glielo confermo perché non so di che tassa si tratti.

      Salutoni

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  4. Buongiorno,ho ritirato presso la cassa comunale,due cartelle,di cui dice notificata a Maggio2005 e trattasi di un modello 770S non pagato, ed un'altra cartella notificata ad Ottobre,dove risulta di nuovo quella sopra descritta ed una cartella di cui avevo fatto ricorso a Maggio tramite commercialista sia all'Agenzia delle entrate che alla commissione Tributaria.
    A tutt'oggi di quel ricorso io non so niente ed il consulente non mi sa dire se ha rimuto notizie in merito.
    Come devo comportarmi?
    Grazie
    Sergio

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    Risposte
    1. Buongiorno Sergio,

      se ha fatto un ricorso, avrebbe dovuto ricevere una notifica che attestasse lo sgravio o il rigetto della richiesta da parte della CTP o dall' Ag. delle Entrate.
      Dovrebbe contattare almeno l' Agenzia delle Entrate ( allo stesso indirizzo al quale il suo commercialista inviò la richiesta ) per capire se giunse a Maggio, e se loro lo rigettarono o no.

      Il deposito alla cassa comunale dovrebbe esser comunicata con una ricevuta nella cassetta della posta, altrimenti il contribuente non sa di averla ricevuta.

      Salutoni

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  5. Buongiorno,dimenticavo: dopo il deposito nella cassa comunale, non ho ricevuto nessuna raccomandata con ricevuta di ritorno che avvisava di questo deposito.

    Saluti

    Sergio

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