Cassazione: il danno da veicolo non identificato va comunque risarcito, anche in assenza di denuncia alle autorità


Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 20066 del 2 Settembre 2013. La Compagnia di assicurazione - designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - è tenuta a liquidare il danno alla vittima di sinistro stradale da veicolo non identificato anche se la stessa non ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità.
Nel caso di specie la Compagnia ha rifiutato tale pagamento palesando condotta colposa e probabilmente collusiva di vittima ed automobilista.
Il danneggiato, soccombente sia in primo che secondo grado, ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte cita propria giurisprudenza costante (in particolare, Cass. 18532/2007 e 4480/2011) riportante il seguente principio di diritto: "l'omessa denuncia alle autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto".
Tali circostanze vanno adeguatamente valutate dal giudice del merito, il quale deve tenerne conto unitamente alle altre circostanze del caso concreto; in ciò consiste la valutazione del giudice secondo il suo prudente apprezzamento. Rileva la Cassazione come il giudice d'appello non abbia tenuto in considerazione delle ulteriori risultanze probatorie fornite dall'interessato - come, ad es., alcune testimonianze - escludendo, senza motivare in modo ragionevole, il diritto al risarcimento sulla base della sola omissione di denuncia alle autorità. Il giudice del merito ben avrebbe potuto giungere alle medesime conclusioni (ritenendo, per ipotesi, la testimonianza inattendibile) ma avrebbe dovuto motivare logicamente tale decisione.
Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.

Commenti

Attenzione

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001.
Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono reperite in internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio. L'autore del blog non è responsabile dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.
Se possiedi il copyright di qualche immagine presente nel blog, basta che tu mi invii una mail con i dettagli ed io provvederò ad eliminarla.

Potrebbe interessarti

Post più letti