Blog e giornali web: vietato parlare di streaming illegale. Mediaset vince la causa contro il giornale "Il Post" che aveva dedicato un articolo alla visione di partite calcistiche via web
Vietato dare qualsiasi informazione su fatti e condotte che violino il copyright: meglio il silenzio stampa che l’informazione. È questa la sintesi della recente e incredibile ordinanza emessa dal tribunale di Roma [ Trib. Roma ord. nella causa RG 19349/13 ]: un provvedimento che rischia di minacciare il mondo dell’informazione libera, indipendente e, soprattutto, i principi che sorreggono internet.
LA VICENDA
L’episodio ha origine nell’agosto del 2010, dopo un articolo pubblicato dal giornale Il Post dal titolo “Guardare i mondiali in streaming”.
L’intenzione del pezzo era quella di fornire indicazioni utili su come seguire le partite sul computer per chi non poteva guardarle dalla televisione. Tra i link indicati nell’articolo vi erano alcuni siti che avevano acquistato legittimamente i diritti di trasmissione in streaming in altri Paesi (ma che sfruttavano la zona grigia di internet per poter trasmettere anche nel nostro territorio), ed altri invece che non li avevano del tutto.
Di qui, la diffida di Mediaset (non nuova a recriminazioni di tale tipo) e della Lega Calcio per ottenere la cancellazione dell’intero articolo.
Il tribunale capitolino, a sorpresa, ha accolto le richieste dei ricorrenti, inibendo a Il Post e al suo giornalista di fornire, “in qualsiasi modo e con qualunque mezzo”, indicazioni sulla raggiungibilità di portali telematici che consentissero di accedere illegalmente a prodotti audiovisivi di proprietà di RTI S.p.A. (Mediaset) ed aventi ad oggetto eventi calcistici del “Campionato”, della “Champions League” e della “Europa League”.
Il giornale avrebbe dovuto, entro 20 giorni, cancellare l’articolo: per ogni giorno di ritardo il giudice ha fissato una penale di 10.000 euro.
UNA MINACCIA AL DIRITTO DI CRONACA
Il provvedimento del tribunale capitolino solleva questioni delicate in tema di bavaglio al diritto di cronaca; ma, soprattutto, appare anacronistico, dimostrando di ignorare le regole (tecniche e giuridiche) che disciplinano internet.
La motivazione che sorregge il provvedimento è chiara:
il divieto di informazione impartito al giornale ha lo scopo di evitare la propagazione del reato. Ma, per quanto nobile, può questa finalità giustificare una censura così grave?
La lesione del diritto di cronaca. Vietare di informare circa l’esistenza di fatti illeciti (nella specie, che violano i diritti di copyright) è come proibire di parlare dell’arma di un delitto di sangue. O meglio – poiché i link non sono altro che l’indirizzo di un servizio – sarebbe come vietare a un giornalista di scrivere che in via “Tal dei Tali” esiste una casa di prostituzione o l’abitazione di uno spacciatore.
A salvarsi, in uno scenario del genere, sarebbe solo la stampa gossip.
LA RESPONSABILITA' NELL' USO DEI LINK
Anche a voler ammettere la responsabilità per l’indiretta opera di linkaggio a siti pirata (attraverso l’indicazione degli url all’interno dell’articolo), nessuno potrebbe certo impedire al giornalista di indicare quantomeno i nomi degli stessi siti (diversamente, la stampa non potrebbe neanche più pubblicare i nomi dei criminali). Ebbene, conoscendo i nomi dei siti, chiunque riuscirebbe poi a reperire, con un qualsiasi motore di ricerca, lo specifico url “pirata”: operazione che richiede poche decine di secondi. Il relatore dell’ordinanza sembra ignorare tutto ciò e si spinge in un provvedimento dal contenuto più formale che sostanziale.
Si potrebbe poi argomentare su altre questioni più giuridiche, come quella, per esempio, di voler addossare alla stampa la responsabilità per un illecito commesso da altri, quanto più che, in materia di internet, i principi di neutralità a favore di chi fornisce servizi sono ormai noti a tutti. Meno, forse, che ad alcuni tribunali.
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