La lavoratrice contesta la data di assunzione: spetta a lei dimostrare l’ errore


La data in cui è nato il rapporto di lavoro subordinato tra una donna e una Farmacia:
questo è il nodo affrontato dalla Cassazione con la sentenza 5146/13.

Dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dal 16 agosto 2003, e non dal 17 settembre dello stesso anno, doveva essere accertata, secondo la lavoratrice, l’illegittimità dei licenziamenti a lei intimati.
Da quando si è instaurato il rapporto di lavoro subordinato?
All’esito dei due giudizi di merito, però, non essendo emersi elementi sufficienti a dimostrare né la diversa data di inizio del rapporto di lavoro, né la prestazione di lavoro straordinario svolto che l’appellante chiedeva di imputare a ferie, né il possesso dei requisiti per potere accedere alla indennità di disoccupazione ed a quella di malattia, le richieste della donna venivano rigettate perché ritenute inammissibili o infondate.
Per quanto riguarda la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a partire dall’agosto 2003 e non dal mese successivo, la Cassazione concorda con i giudici di merito nel ritenere che le prestazioni lavorative presso la farmacia per circa 10 giorni di agosto avessero carattere saltuario.

La lavoratrice, infatti, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta in quel periodo «in cui la frequentazione da parte sua della farmacia nei giorni immediatamente precedenti il matrimonio era stata del tutto saltuaria ed occasionale». Pertanto, il ricorso viene rigettato.

Commenti

  1. La Cassazione non è nuova a sentenze alla caxxo, però in questo caso mi pare logico che se non puoi dimostrare il tuo diritto a qualcosa, non te lo daranno.

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    1. Infatti. Poi c'è chi non può dimostrarlo, e gli va bene.
      Le Sentenze delle Cassazioni sono così divertenti.
      Si imparano molte cose...

      Elimina

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