Sentenza della Cassazione: la minaccia sul posto di lavoro non determina il licenziamento in tronco


Il 20 maggio scorso la Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n° 12232/2013 in merito al ricorso mosso da parte di un lavoratore, licenziato a suo dire ingiustamente, e ha affermato che, per accertare la legittimità del licenziamento causato da una minaccia che solo astrattamente costituisce reato, è necessario effettuare una valutazione autonoma e indipendente dal fatto che l'azione commessa sia rilevante dal punto di vista penale.

IL FATTO
Tutto comincia quando un dipendente in azienda minaccia il collega di lavoro durante un acceso litigio, intimandogli: “ti metto in un pilastro”. Il lavoratore in questione viene licenziato in tronco.
Da qui la denuncia alla Corte territoriale. Detta Corte asserisce che la minaccia conseguente al litigio occorso non è stata seguita da “vie di fatto” e quindi non ha arrecato “grave perturbamento”, due condizioni necessarie per legittimare il licenziamento in tronco come previsto dal CCNL.
Il datore di lavoro, ricorre in Cassazione, dichiarando che la minaccia in sé costituisce pericolo e che quindi la potenzialità intimidatoria di tale minaccia va ponderata aldilà del suo reale ed effettivo concretizzarsi.

LA RISPOSTA DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, non condividendo le motivazioni della Società datrice di lavoro, precisa che la determinazione del grado di gravità della condotta tenuta dal dipendente, ai fini della legittimazione del licenziamento stabilito, va effettuata in base alla ratio dell'art. 2119 del c.c. Tale articolo contempla
l'ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa prendendo in considerazione azioni negative, e conseguenti ripercussioni, sul rapporto di fiducia naturalmente stabilito tra dipendente e datore di lavoro, sulla produttività legata all'organizzazione aziendale e sul rispetto delle regole di disciplina fissate da tale organizzazione. Se ne deduce quindi che l'individuazione degli estremi per un licenziamento in tronco debba ravvisarsi in motivazioni del tutto autonome rispetto al fatto che la minaccia in sé costituisca un reato dal punto di vista penale.

La Corte di Cassazione, sottolineano i giudici facentene parte, ha proceduto in modo assolutamente corretto all'interpretazione autonoma dell'art.2119. Ed inoltre ribatte alle rimostranze avanzate dalla società datrice di lavoro, assicurando di non aver ignorato, ai fini della pronuncia, il fatto che il dipendente in questione fosse già stato richiamato per mancanze disciplinari nonché fosse stato già protagonista di simili episodi; ma semplicemente affermando che tali mancanze disciplinari non abbiano avuto alcuna correlazione, per tipologia e gravità, con l'episodio causa del licenziamento, né che i precedenti episodi verificatisi costituiscano una prova a conferma dell'unica mancanza dimostrata.

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