Lo Stato taglia i fondi destinati alle popolazioni colpite da calamità naturali
Chi mi conosce e chi segue il mio blog sa che sono un tipo oltre che
superpignolo, anche molto diffidente.
Mi sono imbattuto in un sito che sparava questa notizia
"Lo Stato non risarcirà più per le calamità naturali -
Lo Stato, oltre a continuare a non far nulla in fatto di prevenzione,
non darà più neanche quel minimo appoggio ai cittadini
nel caso di calamità naturali"( leggi la news ).
Mi sono inorridito. Nell' articoletto cita uno spezzone di legge
che non ho trovato da nessuna parte. Poi ho cercato il nuovo decreto,
la vecchia legge, ed ho iniziato a spulciare cosa ci fosse scritto sopra.
Ecco qui. Ho riportato alcuni spezzoni.
IL NUOVO DECRETO:
DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59
Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
(12G0081) (GU n.113 del 16-5-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2012
Art. 5
9) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
"5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato
di emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17,comma 1,
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori
rispetto alla misura massima consentita.";
10) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente
ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione
dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile,
come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo
e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco
allegato alla presente legge.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle
dotazioni finanziarie da operare e
le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche
degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali
da garantire la neutralita' in termini di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni.
In combinazione con la predetta riduzione delle voci
di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge
n. 196 del 2009 e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina
senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato
come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a
cinque centesimi al litro, e' stabilita, sulla base della
deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei
termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma
5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci
di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo.
Per leggere il testo integrale
Decreto Legge del 15/05/2012 N.59
Questa è la Legge vecchia alla quale fa riferimento
e alla quale apporta le varie modifiche.
Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Festa grande per le assicurazioni. Si son sentiti i botti dei tappi sturati dalle bottiglie di achampagne.
RispondiEliminaE' un modo per aggiungere alla tragedia
Eliminaun' altra tragedia..