Prescrizione e Ricorso: ecco quanto tempo abbiamo a disposizione per un reclamo,e dopo quanto cade in prescrizione una tassa dovuta


Dopo quanto tempo cade in prescrizione la richiesta di
pagamento di un bollo auto?
Entro quanto tempo posso fare un reclamo per
un prodotto difettoso?
Ecco i tempi previsti dalla Legge.
Una tabella da stampare e conservare.



TERMINI ENTRO I QUALI DEBBONO ESSERE FATTI VALERE I DIRITTI
(ovvero di conservazione dei documenti inerenti obblighi e pagamenti)
Oggetto del diritto Termine Note e riferimenti
Contestazione vizi su acquisti di beni Contestazione: 8 giorni dalla scoperta
Prescrizione del diritto: 1 anno dall'acquisto, art.1490 e segg. c.c.
Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra privati). Quando l'acquirente e' un consumatore e il venditore un negozio -o comunque una ditta- i termini cambiano (vedi piu' avanti).
Diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza 10 giorni lavorativi, art.64 d.lgs.206/2005 Per dettagli clicca qui
Diritto di recesso su acquisto pacchetti viaggio sottoscritti a distanza 10 giorni lavorativi, d.lgs.79/2011
Allegato1 art.32 e d.lgs.206/2005 art. 64
Per dettagli clicca qui
Diritto di recesso su contratti bancari, assicurativi e finanziari sottoscritti a distanza 14 giorni, art.67 duodecies d.lgs.206/2005 Per dettagli clicca qui
Diritto di recesso su contratti di credito al consumo (prestiti personali, finanziamenti per l'acquisto di beni, carte revolving, etc.) 14 giorni, art.125-ter d.lgs.385/93 Per dettagli clicca qui
Diritto di recesso su contratti di multiproprieta' 14 giorni, art.73 d.lgs.206/2005 Per dettagli clicca qui
Diritto di recesso da una polizza vita 30 giorni dalla firma Per dettagli clicca qui
Contestabilita' estratti conto bancari 60 giorni dal ricevimento, art.119 d.lgs.385/93. Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine e' di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art.1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, errata applicazione degli interessi, etc.), il termine puo' arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti indebiti, quindi il termine cautelativo di conservazione degli estratti conto e' di 10 anni.
Vizi su beni acquistati da consumatori Per contestare: due mesi dalla scoperta
Prescrizione del diritto: 26 mesi dall'acquisto
Per dettagli clicca qui
Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione). 6 mesi, art.2954 c.c. E' il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l'albergatore puo' richiedere il pagamento del vitto e dell'alloggio.
Assegni (azioni di regresso). 6 mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933) Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell'assegno al pagamento.
Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata fatta contro di lui.
Rate di premi di assicurazioni 1 anno, art.2952 c.c. Decorre dalla scadenza delle rate ed e' il termine entro il quale
sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e' servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.
Diritti derivanti da contratti di assicurazione 1 anno, art.2952 c.c. Il termine, comunemente, vale come prescrizione nella richiesta danni e decorre dall'evento;
Per le assicurazioni della responsabilita' civile il termine parte dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato;
Nel caso di riassicurazione, o quando i danni sono relativi alla circolazione di veicoli (si veda piu' avanti) il termine e' di due anni.
Diritto alla provvigione dei mediatori 1 anno, art.2950 c.c. Dall'evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.
Lezioni impartite da insegnanti (a ore, giorni o mesi) 1 anno, art.2955 c.c. Per le lezioni impartite per tempi piu' lunghi di un mese il termine e' di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.
N.B. Se invece dell'insegnante, si paga una retta a una scuola o istituto a cadenza regolare (es., pagamento mensile), la prescrizione è di 5 anni.
Iscrizioni a scuole e palestre private 1 anno, art.2955 c.c.
Compensi degli ufficiali giudiziari 1 anno, art.2955 c.c.
Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea) 1 anno, art.2951 c.c. A decorrere dall'arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e' avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa.
Il termine e' di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
Vizi e difformita' di lavori in genere e contratti d'opera (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.) Contestazione: 8 giorni
Prescrizione del diritto: 1 anno, art.2226 c.c.
Riguarda vizi di esecuzione o di conformita' (rispetto ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un'auto all'intervento di un idraulico.
Contestazione danno da viaggio organizzato (pacchetto viaggio) Presentazione reclamo: 10 gg dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona: 3 anni dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa); Prescrizione in caso di altri danni: 1 anno dal rientro. Si veda il codice del consumo d.lgs.206/05, art.94,95,98.
Conservazione scontrini d'acquisto Dipende, minimo 2 anni. Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, art.2955 c.c.
Il termine piu' indicativo, pero', e' quello di scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto riguarda quelle dei produttori va visto il contratto (si puo' spaziare da un anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di legge scade in 26 mesi.
Quando lo scontrino e' legato ad una detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione puo' arrivare anche a cinque anni.
Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli 2 anni dall'evento, art.2947 c.c. Se vi e' un reato per il quale la legge prevede una prescrizione piu' lunga, si applica quella.
Contestazione danni e vizi su contratti di appalto Denuncia entro 60gg dalla scoperta;
Prescrizione: 2 anni, art.1667 c.c.
La prescrizione decorre dalla consegna dell'opera.
Contestazione danno da prodotti difettosi 3 anni dalla scoperta, codice del consumo d.lgs.206/2005 art.114 e segg. Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del produttore- si prescrive in 10 anni da quando il bene e' stato messo in circolazione.
Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio) il termine di prescrizione e' di 5 anni.
Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.) 3 anni, art.2956 e 2957 c.c. Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo' decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall' accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri, procuratori, etc 3 anni, art.2961 c.c. E' il termine entro il quale e' possibile chiedere la restituzione di incartamenti relativi a liti.
Decorre quando queste liti sono decise o comunque terminate.
Per gli ufficiali giudiziari il termine e' di 2 anni.
Cambiali (tratte e paghero') 3 anni, art.94 Regio decreto n.1669/1933 A decorrere dalla scadenza. E' il termine in cui si prescrive il diritto all'azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell'accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e' di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e' "senza spese").
Bollo auto, pagamenti e rimborsi 3 anni dalla scadenza E' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86).
Il termine vale anche se l'auto e' stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche' vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l'esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Acquisti in genere Almeno 5 anni Un'azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni. Il termine parte dalla data di scadenza e riguarda fatture commerciali (art.2948 c.c.).
Attenzione! Per gli acquisti fatti da consumatori presso commercianti la prescrizione e' di un anno (art.2955 c.c.)
Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche' tutto cio' che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno. 5 anni, art.2948 c.c. A partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e' di 10 anni.
Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione 5 anni, art.2948 c.c. Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.
Spese condominiali 5 anni, art.2948 c.c.
Contravvenzioni stradali 5 anni, art.209 del codice della strada. A decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.
Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o colposo 5 anni, art.2947 c.c.
Rate di mutuo o finanziamento e -in generale- pagamenti rateali 5 anni, art.2948 c.c. Il termine valido ai fini fiscali e' di cinque anni dalla scadenza.
Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero', e' bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.
Interessi su obbligazioni pecuniarie 5 anni, art.2948 c.c. Definizioni utili agli art.1277 e segg. del codice civile.
Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%). 5 anni Termine -calcolato a partire dall'anno successivo alla dichiarazione dei redditi- di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, etc.).
Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.) 5 anni Dall'anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).
Contributi INPS 5 anni Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero', perche' vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.
TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni) decadenza massima per gli avvisi: 5 anni.
termine di prescrizione: 10 anni.
Cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento. Per approfondimenti clicca qui
Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo e' comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e' chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).
Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori 10 anni dal compimento della prestazione Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E' il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).
Canone RAI 10 anni dalla scadenza Il canone Rai, cosi' come la quasi generalita' dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.
Vizi e difetti su immobili Denuncia: entro 1 anno dalla scoperta
Prescrizione: 10 anni dal compimento della costruzione, art.1669 c.c.
E' il termine entro cui si possono contestare -al costruttore- vizi del suolo e difetti di costruzione. Attenzione, il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia, quindi entro lo stesso va rinnovato il diritto o avviato un procedimento giudiziario.


fonte
http://sosonline.aduc.it

Commenti

  1. Prego!
    E conserva le ricevute
    di pagamento almeno per 6 anni eh!!
    Acqua, Luce e roba varia.

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  2. ho comprato un auto nuova a dicembre 2009,ho pagato le prime 13 rate di 48,poi ho venduto la macchina...che cosa succederá?

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  3. In merito alle rate ancora da pagare?

    Il prestito fatto è a nome suo giusto?
    E quindi i pagamenti continueranno ad arrivare a lei che dovrà obbligatoriamente pagarli
    essendo l'intestatario del prestito.
    Il bene può essere anche venduto,
    ma il prestito è intestato ad una persona fisica la quale per contratto deve corrispondere la cifra dovuta con interessi obbligatoriamente.

    Spero che quando ha venduto l'auto abbia calcolato anche gli interessi dei soldi da versare nelle successive 35 rate.

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  4. salve a tutti volevo sapere per favore a chi puo darmi una risposata chiara mi e arrivata una raccomandata dell "equitalia dove mi dice che ho 60 giorni di tempo per pagare due vecchi bolli auto del 2005 e del 2006 volevo sapere se li devo pagare o sono in prescrizione e come fare grazie anticipatamente peppe

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    Risposte
    1. Ciao Peppe!

      Considera che la prescrizione della tassa automobilistica
      è di 4 anni.
      Quindi quella del 2005 cade nel 2009,
      quella del 2006 nel 2010.
      Devi però verificare che non ti siano giunte altre lettere
      che ti informavano del mancato pagamento di queste tasse
      negli anni antecedenti il 2009 ( per quanto riguarda il bollo 2005 ), e antecedenti il 2010
      ( per quello del 2006 ).

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  5. Salve a Tutti,
    Ho ricevuto la prima rata della borsa di studio dall'edisu piemonte.
    Non avendo confermato i crediti richiesti non ho ricevuto la seconda rata. Il termine per confermare i crediti era a novembre 2011. Dovrebbero richiedermi ora la restituzione della prima rata che mi hanno dato ma continuano a rimandare. Entro quanto tempo possono ancora chiedermela ed entro quanto diventa mia automaticamente?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Buongiorno a te!

      Purtroppo su questo argomento non so granchè.
      Deve chiedere agli organi competenti per quanto riguarda la borsa di studio cosa accade quando non si rispettano i termini per confermare i crediti.
      Hai provato a chiedere?

      Elimina
  6. Buongiorno, ho appena ricevuto una richiesta di pagamento bollo relativa all'anno 2008. Sicuramente mi hanno mandato qualche comunicazione che io stupidamente non ho mai ritirato....
    La domanda è relativa alla prescrizione....
    che cosa devo fare?
    Grazie anticipato, Gabriele

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Buondì a lei Gabriele.
      Supponendo che lei non abbia ricevuto mai alcun avviso,
      la richiesta della tassa automobilistica relativa
      al 2008 è lecita, anche se bisognerebbe vedere
      in che mese scadeva il bollo del suo veicolo.

      Se lei ha veramente ricevuto almeno un avviso
      in questi anni ( come raccomandata sicuramente,
      visto che lei scrive che "non ho mai ritirato" ),
      la prescrizione si è azzerata nella data in cui ha ricevuto tale comunicazione.
      Di conseguenza i 4 anni ricominciano da quella data.
      Indi per cui dovrete pagare questa tassa.

      Salutoni

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  7. salve,stamane ho ricevuto una richiesta pagamento bollo auto del 2009 da parte dell'ag.entrate in pratica io ho rottamato l'auto il 17/02/2009,quindi loro dicono che mi tocca pagare perchè dovevo rottamare entro gennaio 2009, ma per 17 gg devo uscire un bel gruzzolo.
    chiedevo se rientro nella prescrizione oppure faccio il ricorso,chiedento di pagare il dovuto cioè i 17 gg anzicchè tutto l'anno .
    distinti saluti

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Salve a lei.
      Purtroppo per la prescrizione devi aspettare ancora un anno,
      ma siccome sei in torto rispetto la legge, ti conviene pagare.
      Sono solo 17 giorni, non penso sia una cifra enorme.
      Siccome sino al 17 febbraio l' auto era ancora intestata a tuo nome, ti tocca pagare la tassa di possesso per quel periodo.
      Meglio pagare così ti togli le rogne e stai apposto.

      Un salutone

      Elimina
  8. Ola a tutti, ho ricevuto il 31-07-2012 raccomandata dalla regione piemonte, per avviso di accertamento tassa auto, per anno 2007-2008, con scadenza dei pagamenti a gennaio,( con possibilita di pagarli a febbraio ) rottamata ad aprile 2008, al telefono la regione mi dice che non sono prescritti xke quinquennale.. loro guardano l'anno solare quindi 1 genn. 2008 e 1 genn 2009,!!! leggendo qua e la tutti scrivono con fior di sentenze ke sono 3 anni non 5, ma la legge regionale per effetto dell'art.2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.350 dice 5. comunque secondo me il 2007 e prescritto visto ke il pagamento era a genn. 2007. ke ne pensate ?? grazie bay

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Holà a todos!! E pure a tia!
      In effetti è proprio così: la regione Piemonte ha aumentato
      il numero di anni per la prescrizione della tassa automobilistica: e il numero è... CINQUE!! Salute!

      Il bollo 2007-2008 è GENERICO.
      Ovviamente al telefono vi raccontano le cose giuste
      ( i 5 anni di prescrizione ) e le cose errate.
      Loro vogliono il pagamento del bollo del 2007-2008:
      tu hai effettuato il passaggio di proprietà o l' acquisto
      nel mese di gennaio???
      Allora il bollo dovevi pagarlo il Gennaio di ogni anno.
      Ma il bollo scadeva per la prima volta a Gennaio,
      o era passato un anno dal mancato pagamento?
      Se scadeva a Gennaio 2007, avevi il tempo di 1 anno per pagarlo con interessi piccoli del 3,75%.
      Dunque il bollo scaduto è del Gennaio 2008.
      Dopo tale data gli interessi passano al 30%, ed è da qui che si inizia a contare.

      Le leggi sulla prescrizione del bollo sono incasinatissime, tant'è che anche gli esperti in legge spiegano come sia difficile trovare la via d' uscita quando si è intricati
      in questo labirinto.

      Devi sapere quando era l' ultima scadenza e quindi vedere se è del 2007, allora è prescritto, e la Regione si attacca al dindondèro, altrimenti, se riguarda il 2008, ti tocca pagare.
      Con quella raccomandata la prescrizione si è azzerata in data 31/07/2012. Bello vero?
      Viva l' Italia!

      Un salutone one one!

      Elimina
    2. Grazie Daniele, mi spiego meglio.. la moto e stata comprata nell'anno 1998, non ricordo il mese, mi pare marzo, gli anni richiesti sono 2 il 2007- 2008, le scadenze dei pagamenti erano sempre rispettivamente a gennaio 2007- 2008 , tutti pagati fino al 2006 sempre a gennaio, poi in seguito ad incidente ho girato 2 anni per ospedali... il bollo era l'ultima cosa che mi passava x la mente !! Poi un'amico mi ha fatto la rottamazione ad aprile 2008, ma nessuno ha piu pensato ai bolli. Inoltre tutte le sentenze che si leggono dove dicono chiaramente che le regioni non possono autonomamente aumentare a piu di 3 gli anni di prescrizione non valgono, nulla in piemonte ?? Grazie ancora

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    3. Sì, infatti nessuna regione può farlo, ma se richiede un aumento o modifica di leggi regionali, può ottenerlo dallo Stato.
      Ti riporto cosa scrive esattamente la Regione Piemonte

      "A norma dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dal 1° gennaio 2003, il termine di prescrizione per l'accertamente della tassa automobilistica è fissato al quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa."

      Per la scadenza del bollo, questo cade sempre nel mese in cui è avvenuto il passaggio o l' acquisto del veicolo.
      Nel tuo caso ti tocca pagarlo perchè la tassa non è ancora caduta in prescrizione.

      Purtroppo sulle leggi in materia di bollo ci sta un casino cge manco Einstein ci capirebbe qualcosa! Comunque sia la prescrizione è azzerata, e non pagare aspettando altri 5 anni sperando di non essere beccati entro il 2017, mi pare rischioso ( perchè non so se possono metterti in fermo il nuovo veicolo non avendo pagato le tasse del vecchio ).

      Spero che ti son stato di aiuto.

      Un salutone

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    4. Purtroppo mi dici cose che già sapevo, ma pero essendo stato di persona all'esattoria, Ti confermo che il bollo relativo all'anno 2007 e prescritto a gennaio 2012.... anche se loro per tel dicono a tutti che si guarda l'anno solare !!!!, balla mostuosa, la legge sul pagamento dei tributi e ben chiara, a differenza della prescrizione: dovrebbero essere denunciati.
      Loro ci provano pur senza aver mandato atti interruttivi, ( cosa dicono aver fatto al tel ) ma poi quando chiedi la prova e stata smarrita... tanto sanno che la maggioranza non ha voglia di impegolarsi in ricorsi ecc. ecc. e PAGA.
      Dovremmo armarci e partire.
      Hasta la revolucion siempre.
      Ciao grazie

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    5. Eh già, perchè i ricorsi costano più dell' importo da pagare!
      Ecco perchè dicevo che le leggi sul bollo sono tante e incasinate!
      Ma perchè il bollo scade nel giorno in cui si fa il passaggio, mentre la prescrizione guarda l' anno solare?
      Per cifre alte conviene il giudice di pace.
      Non si possono pagare cifre enormi perchè loro ciprovano.

      Hasta la revoluciòn siempre!
      Un abbraccio e una stretta di mano di in bocca al lupo.

      Elimina
    6. L'anno solare e una balla che si invetano loro...la prescrizione parte dal giorno della data in cui scade il versamento del tributo in oggetto, ( qualsiasi tributo ) tanto vero che il calcolo degli interessi iniziano in tale data, non l'anno solare, cioe un'anno dopo.... l'anno solare e la validita del tributo || Riguardo al passaggio di proprieta non so risponderti.

      Salutoni e
      Buon ferragosto.

      Elimina
    7. Infatti io sapevo così.
      E' anche logico poi, si parte da quella data in avanti!
      Pensa che una persona che ha commentato qui,
      ha detto di esser andato mi sa alla Regione per una richiesta di un bollo non pagato, e gli dissero di aspettare la lettera da Equitalia che gli arrivava con un importo più basso senza interessi nè more!!
      Pensa te le cazzate che dicono per farci pagare di più.

      Sul passaggio di proprietà è così:
      dalla data in cui risulta a tuo nome un veicolo, tu sei il responsabile dello stesso, soprattutto per i bolli.
      Ecco perchè si può vendere un auto la quale non ha visto pagato alcun bollo per anni e anni.
      Tanto al momento della vendita, col passaggio di proprietà,
      il nuovo acquirente non si incollerà i bolli non pagati degli anni successivi.
      Ovviamente deve essere registrato tutto, e bisogna avere i fogli, sennò, accade come accaduto a molti, che si son visti l' auto ancora a nome proprio col il nuovo proprietario che non pagava i bolli!!

      Un salutone a te e buone vacanze!!

      Elimina
  9. Buongiorno,
    vorrei un suo parere,
    nel giugno 2008 ho acquistato da un privato un auto,ed il vcchio proprietario non aveva pagato nè il bollo dell'anno precedente nè il bollo auto con scadenza agosto 2008.
    Io nel mese di settembre (entro i termini)direttamente all'aci ho pagato il bollo con scadenza agosto 2009,ed un incaricato mi disse,che i bolli non pagati sino al 2008 spettavano invece al vecchio proprietario.
    Un mese fa,mi arriva una richiesta dall'agenzia delle entrate di pagare il bollo con relative sanzioni dell'anno 2009.
    Controllando sul sito ade scopro che per loro io ho pagato il 2008 e non il 2009.
    Allora chiedo chi ha ragione?
    Io sono subentrato proprietario nella metà di giugno 2008,e per 10 mesi di non proprietà mi spetta pagare?
    P.s.dimenticavo l'auto l'ho acqistata a Roma,ed la mia residenza allora era in Sicilia,infatti risulta regione di incasso Lazio,beneficiaria Sicila.
    la ringrazio per la sua attenzione

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    1. Buondì a lei.
      Per la sua domanda la risposta è NO!
      Il pagamento del bollo parte dalla data del passaggio di proprietà. Con quel foglio in mano lei avrebbe dovuto pagare il bollo che andava dal Giugno 2008 al Giugno 2009.
      Si paga sempre la tassa di un anno dal momento dell' intestazione del veicolo.
      Se è vero che ha pagato il bollo per l' anno precedente,
      dovrà portare i fogli che attestano il suo pagamento,
      i fogli del passaggio, e farsi restituire il denaro versato ingiustamente per regolarizzare l' eventuale bollo realmente a suo carico non pagato.
      Infatti non pagando i bolli, il veicolo può essere tranquillamente venduto, perchè è una tassa nominale
      che va sempre all' intestatario dell' automobile.

      Immagino dovrebbe mandare i documenti a Roma, perchè è la sede di Roma che deve restituirle i soldi visto che il periodo pagato si riferisce all' anno in cui il veicolo risultava iscritto agli uffici proprio di Roma.

      Se ha tutti i documenti che le ho scritto, allora le basterà fotocopiarli e stare al sicuro.
      Un salutone e vedrà che risolverà la situazione.

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  10. CIAO! SONO UNA MADRE STRANIERA SPOSATA CON UN MARINAIO ITALIANO, ABBIAMO UNA FIGLIA NATA QUA DUE ANNI FA, ABBIAMO FATTO LA DOMANDA PER IL ASEGNO DI MATERNIDA MA ANCHORA NO E ARRIVATO SONO ANDATA ALLA COMUNA MOLTE VOLTE E SEMPRE CHIEDEVAN UN DOCUMENTO DIVERSO E ME DICEVAN DI RITORNAR TRA TRE MESI COSI HAN PASADO DUE ANNI, QUESTA ULTIMA VOLTA ME HA DADO UNA RECIVUTA DI PAGAMENTO MA IO SONO SECURISIMA CHE NO HA ARRIVATO NIENTE, HO CHIAMO AL INPS E MI HANNO DETTO CHE LA DOMANDA NO HA STATO FATTA, LA SEGNORA CHE FATTO LA DOMANDA DUE VOLTE NELLA COMUNA NO VOGLIE FARLA PIU.....CHE POSSO FARE???????????

    RispondiElimina
  11. ALLORA POSSO FARE LA DOMANDA ALL' INPS? RICORDA CHE HANNO PASADO DUE ANNI...

    RispondiElimina
  12. Necessito di una informazione....chi mi può aiutare???
    Grazie, Loris

    RispondiElimina
  13. Buongiorno, ho ricevuto da Equitalia in data 17/11/13 una richiesta di pagamento per un bollo auto riferito al gennaio 2007 richiesto dalla regione Puglia. Sul modulo Equitalia viene citata una notifica della Regione riferita alla data del 26/11/10, e fin qui tutto sembra regolare, ma leggendo la notifica originale (spedita con posta ordinaria) ho visto che riporta la data di stampa del 13/05/09 e la scadenda del pagamento richiesto entro la data del 18/06/09. Poichè dalla notofica alla cartella esattoriale non dovrebbero passare oltre 3 anni, se considero la data riportata su Equitalia devo pagare, se considero quello riportato in notifica non dovrei pagare. Ho chiamato alla Regione e mi hanno detto che hanno dei cartellini dove sono riportate le date degli avvisi spediti ma li fanno vedere solo se si procede con un ricorso ed inoltre secondo loro dopo la notifica possono passare 10 anni..!! Gli ho chiesto se era così perchè siamo in Italia o è previsto dalla legge. mi hanno risposto con un n° di telefono di un avvocato da consultare che non c'è mai.
    Cosa mi consigliate? faccio ricorso?
    cordial saluti
    Alessandro P.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Buondì a lei Alessandro!

      Se la notifica del 2010 è vera, è arrivata in tempo, giusto un mese prima che avvenisse la prescrizione.
      Il funzionario che le ha risposto ha ragione: dopo la notifica della cartella la prescrizione non è più di 3 anni, ma diviene di 5 o addirittura di 10 anni!
      Su questo punto la legge italiana è così confusa che neanche gli stessi esperti non sanno esattamente come stiano le cose.

      Comunque, se va all' agenzia delle entrate che le ha spedito la prima notifica, può chiedere una copia oppure verificare chi l' ha ritirata ed in che data ( se va di persona sono obbligati a mostrarle eventuali notifiche precedenti ).

      Per come stanno le cose quindi la richiesta è legittima. Se ha la possibilità economica, le conviene regolarizzare il tutto evitando ulteriori more e interessi.
      Fare ricorso, per una richiesta legittima, mi pare rischioso.

      Un salutone!

      Elimina
  14. Buongiorno,ieri sera verso le 19 ho ricevuto una telefonata da un agente riscossione tributi "Telkom" intimandomi di affrettarmi a versare 120 € x una fattura mediaset premium del 2011. Facendo mente locale,mi sono ricordata che questo contratto era scaduto nel 2009/10. Non capisco come mai mediaset premium non mi abbia contattata prima,facendo passare tutti questi anni e non capisco nemmeno il motivo perchè debba pagare una fattura del 2011 quando il contratto terminava nel 2010. Potrei avere dei consigli da qualcuno ?? Grazie.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Buondì a te!

      I bollettini di pagamento vanno conservati dai 5 ( minimo ) ai 10 anni.
      Se il contratto scadeva nel 2010, la richiesta di un pagamento del 2011 è illegittima. Inoltre per telefono.... che razza di comunicazione è?
      Queste comunicazioni vanno fatte su carta scritta.
      Si faccia inviare un indirizzo valido e spedisca la fotocopia del contratto mostrando la data di scadenza.
      Anzi, attendi che si rifacciano vivi loro, non vedo perché spendere soldi per una raccomandata per una richiesta che non esiste proprio.

      Stia tranquilla che loro, essendo un' azienda privata, anche se il debito fosse legittimo, non possono fare assolutamente nulla.

      Salutoni!

      Elimina
  15. Buongiorno Daniele,
    avrei bisogno di un'informazione che non sono riuscita a trovare in rete.
    (Mi é arrivata una fattura ospedaliera datata 30/9/2008 - Ricordo che pagai il ticket prima della piccola operazione ma non incontro la ricevuta. Ora siamo a Gennaio 2014 e quindi passati quasi 6 anni, devo pagare questa fattura o é caduta in prescrizione?)

    Un saluto e grazie

    Victoria

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Salve a te Victoria!

      In effetti, non hai trovato nulla perché la legge in materia... non esiste!
      Non essendoci quindi una regolamentazione apposita, si fa riferimento a
      "Della Prescrizione e della Decadenza" del Codice Civile

      Della prescrizione ordinaria
      Art. 2946.
      Prescrizione ordinaria.

      Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.


      Come riporta giustamente la Asl di Firenze quando ci fu un' inondata di richieste di pagamento di ticket sanitari
      Dieci anni è la prescrizione di legge. I termini fiscali sono di cinque anni, ma siccome per i ticket non vengono esplicitati termini specifici, si fa riferimento al codice civile. Quindi le ricevute devono essere conservate per dieci anni»"
      http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2013/01/16/830703-ticket-firenze-cartelle-pazze-sbagliate.shtml

      La fattura dunque è da pagare dacché non ancora passati 10 anni.

      Salutoni a lei!

      Elimina
    2. Buongiorno Daniele,
      molte grazie per la rapida risposta.

      Un saluto e buona giornata

      M. Victoria

      Elimina
    3. Grazie Victoria, un buon i9nizio di settimana a lei!

      Elimina
  16. Salve ho visto nel mio account telecom che figura ancora una bolletta da pagare, da circa dieci anni, per una linea ormai chiusa da anni. Ne sono a conoscenza dal 2009 quando ho aperto il mio attuale numero e c'era l'avviso nel portale, ho chiesto al 187 e mi hanno detto che era prescritta, ma comunque compare l'avviso... va pagata o no allora? E poi il mio commercialista di anni fa quando avevo la partita iva mi ha mandato delle mail con una parcella per qualche servizio del 2009, non mi è mai arrivata una comunicazione scritta, io intanto ho chiuso la partita iva, questa va pagata o no?? grazie!!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Buondì a lei Mario!

      Se la bolletta risale a più di 10 anni fa e non le è stato mai notificato alcun avviso di mancato pagamento, il debito è prescritto.
      Anche se non lo fosse stato, difficilmente Telecom avrebbe potuto agire in qualche maniera per recuperare il debito di una sola bolletta non pagata.
      Il gioco non avrebbe valso la candela!

      Sinché non le arriva alcun avviso, lei non faccia nulla.

      Salutoni!

      Elimina
  17. Salve, ho ricevuto da equitalia un sollecito di pagamento di un bollo auto per l'anno 2003 (di un veicolo che era stato lasciato al concessionario all'acquisto di una nuova autovettura nel novembre 2012 e rottamato dallo stesso concessionario nel febbraio 2003). La cartella riporta un'ulteriore notifica avvenuta nel 2010 (quindi sette anni dopo). Vuol dire che mi è stato notificato una volta sola o riporta solo la notifica più recente? Teoricamente il bollo dovrebbe già essere andato in prescrizione nel 2007, ma il problema grosso è che tra consultazione avvocato di fiducia, accertamenti al concessionario e telefonate varie, sono passati i termini per il ricorso. Cosa posso fare ora? Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Salve a te!

      Se quella è la prima ed unica notifica, dunque il tributo è caduto in prescrizione e non possono agire in nessuna maniera.
      Anche essendo caduto il termine per il ricorso, una qualsiasi loro mossa andrebbe contro la legge perché il suddetto debito ormai non può più esser riscosso.

      Può comunque autotutelarsi inviando anche una mail all' ente comunicando che sono scaduti i termini per richiedere questo tributo.
      Se troverà degli operatori un pò incapaci ( come li ho trovati io ) e, se batte sul fatto che potrà chiedere risarcimenti - citando sempre le leggi in materia di prescrizione bollo - vedrà che vi daranno lo sgravio.

      Scriva all' ente di competenza della sua provincia sottolineando l' avvenuta prescrizione di tale tributo e richiedendo l' immediato sgravio pena, richiesta di risarcimento danni.
      Se scriverà bene la lettera o la mail, vedrà che si cagheranno sotto.

      Un salutone a lei!

      Elimina
    2. Vi ringrazio per la risposta e vi lascio un piccolo aggiornamento. L'URP dell'ACI (devo dire molto gentili e disponibili) su richiesta via email mi hanno fatto avere la relata di notifica del mancato pagamento del bollo. La relata fa riferimento a una AR del 2006 mai ritirata, ma non vi è nulla relativo all'anno 2010 (come riportato da Equitalia). Piccolo dettaglio, la notifica del 2006 fu effettata a un indirizzo diverso da quello di residenza di quell'anno, quindi, in base alla normativa, detta notifica è da considerarsi nulla. Per tanto, anche tenendo conto dell'esistenza di una notifica del 2010, la nullità della notifica del 2006 è sufficiente a spezzare la continuità e a far cadere il bollo in prescrizione? Grazie per la risposta.

      Elimina
    3. Certo, è assolutamente sufficiente.
      Il fatto di aver consegnato una notifica all' indirizzo errato, fa decadere tutto
      dacché debbono esser loro a ricercare l' indirizzo esatto e quindi notificare
      il tutto presso la corretta residenza.

      Essendo dunque nulla la notifica del 2006, la prescrizione è avvenuta prima del 2010.
      Ora, grazie a questa prova a suo favore, potrà inviare una Raccomandata per sottolineare come
      in data GG/MM/AAAA la notifica sia stata inviata all' indirizzo errato rendendo nulla pertanto la stessa e quindi facendo cadere in prescrizione la suddetta tassa.

      Un salutone a lei!

      Elimina
  18. Salve Daniele,non so a chi rivolgermi e ti chiedo un piccolo consiglio,a giugno 2007 sfortunatamente ho avuto delle connessioni internet involontarie con telecom,l'importo della bolletta erà di 145 € e chiamando il 187 mi hanno riconoscito questo inconveniente e mi hanno stornato la bolletta facendomi pagare solo il traffico da me utilizzato,anche se fino a oggi sul area clienti di telecom risulta pagata con acconto,nel frattempo sono passato all'adsl di telecon con un contratto tutto incluso,dalla fine dell 2012 ho cercato di ridurre le spese della bolletta ma non essendoci spiragli in telecom ho deciso di cambiare operatore e dal 25 gennaio ho cessato il contratto con telecon,ho pagato le prime due bolletta con le relative penali per la cessazione del contratto e del servizio credendo di aver chiuso con telecom ma mi è arrivata ulteriore bolletta con gli interessi di mora relativi alla bolletta del 2007,l'importo è ridicolo di 15€ ma che fare pagare o no,mi da molto fastidio che se ne siano usciti ora con questa vecchia bolletta,dovrebbe essere tutto in prescrizione,ma vorrei il consiglio di un'esperto,cosa mi consigli di fare?
    grazie
    Renato

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Salve Renato!

      Quindi i 15 euro sarebbero gli interessi e mora della bolletta di 145 euro?
      Se è così, visto che la cifra di 145 euro non era dovuta per un loro errore,
      di conseguenza non sono dovuti neanche gli interessi!

      Io le consiglio di telefonare a Telecom o contattarla via mail ( che sono strumenti più rapidi ) e chiedere innazitutto che tipo di interessi sono i 15 euro. Quindi relativi a quale bolletta e quale importo richiesto e di quale periodo.
      In base alla loro risposta, se non sono dovuti, sottolinei il perché non sono dovuti e "minacci" azioni legali per la richiesta ed il disagio subìto anche negli anni passati.
      Se sono interessi di una bolletta non dovuta, a loro volta i 15 euro non sono dovuti.
      Se sono interessi di una bolletta dovuta, non sono dovuti ugualmente perché debbono esser inseriti nella bolletta annessa ( ed anche nei termini previsti dalla legge )

      La prescrizione c'è perché sono 5 anni ( art. 2948 del Codice Civile ).
      Segnali anche questo nella mail.

      Salutoni!

      Elimina
    2. Salve Daniele,si sulla bolletta c'è scritto interessi e mora della bolletta relativa 03/07 che sarebbe quella che ti ho indicato di 145€ e che 55€ le ho pagate come consumi e 90 € sono da addebbitarsi alla connessione involontaria,cosi mi era stato spiegato a suo tempo dal servizio clienti 187,comunque sei stato chiaro ,ti ringrazio e ti faccio i miei complimenti per il tuo blog.
      un saluto renato

      Elimina
    3. Salve a te Renato!

      Quindi aspetta, fammi capire bene: i 15 euro sono gli interessi
      dell' importo 145 euro?
      Sarebbero il 10,34% di interessi. A questo punto avrebbero dovuto calcolare gli interessi sui 55 euro e non sui 145 euro, che quindi sarebbero ammontati a 2,92 euro.

      Inserisca anche questo oltre al fatto della prescrizione e veda cosa le rispondono.
      Ci tenga aggiornato nel caso di novità.

      Un salutone e buon fine settimana Renato!

      Elimina
  19. Salve e grazie mille per tutte le preziose informazioni.
    Avrei una domanda. un paio di giorni fa ho ricevuto un atto giudiziario nel quale mi si richiede un pagamento per delle rate di un leasing di una macchina da stampa acquistata 10 anni fa. L'unica comunicazione che ho ricevuto da parte del leasing risale al novembre 2004. In quella raccomandata mi si comunicava la terminazione del leasing e la richiesta di circa 2000 euro di rate insolute.Ricordo che all'epoca risolsi bonariamente la faccenda tramite il mio avvocato. Pensavo fosse una cosa morta e sepolta ed invece a distanza di 10 anni ricevo questo atto giudiziario per conto di un'agenzia di recupero crediti che mi chiede un pagamento di 1000 euro (tra le altre cose non comprendo la cifra...perché 1000 e, non, eventualmente i 2000 + interessi e cose varie).
    Alla luce di tutto questo, volevo cortesemente chiedere se c'è la possibilità che la cosa sia caduta in prescrizione.
    Cordiali Saluti,
    Biagio.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Buondì a lei Biagio,

      purtroppo non ho trovato quanti siano gli anni di decorrenza dei termini di richiesta pagamento. Sicuramente non sono 10 anni, quindi se in questo tempo non si è fatto vivo, si può dire quasi sicuramente che non può richiedere tale tassa.

      Inoltre bisognerebbe vedere il contratto e soprattutto il dettaglio sulla somma richiesta. COme si chiede lei stesso "perché proprio 1000 e non 2000 + interessi?". Già questo fa dedurre che abbia bisogno di denaro e si sia ricordato di lei ( a scoppio ritardato )

      Qui ci sono informazioni utili sul leasing
      http://www.e-glossa.it/wiki/argomento+leasing+disciplina_del_leasing_finanziario.aspx
      e anche
      http://www.unibg.it/dati/corsi/91070/55601-Leasing%20secondo%20lo%20IAS%2017.pdf

      Dovrebbe chiedere dettagli in merito e soprattutto dovrebbe rivedere il contratto. Se lui stesso non lo possiede più, non potrà neanche dimostrare il rapporto esistente.

      Spero che le informazioni riportate possano esserle un pò di aiuto.

      Un salutone e buon fine settimana!

      Elimina
  20. salve sono Maurizio,ho trovato questo blog molto interessante e vorrei x cortesia sapere quanto tempo ho x rivendicare i miei diritti su una ditta che mi ha montato un caminetto a pellets nn a norma...(senza la canna in acciaio inox all'interno della canna fumaria).Grazie e ancora complimenti x la scheda.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Salve Maurizio,

      se scrivo giusto, è l' art.17bis del D.L. n.63 del 2013 che stabilisce le norme da rispettare per gli impianti di riscaldamento.

      Dovrebbe prima chiedere alla ditta di sistemare il camino gratuitamente, non avendolo fatto a norma, e se si rifiuta, dovrebbe segnalare la cosa anche ad uffici pubblici come quelli Comunali il prima possibile per non sostenere che la colpa è della ditta.
      Se questa invece ritorna sui suoi passi, dovrebbe sistemarle il camino gratis.

      Si tratta di norme che vanno rispettate per legge e si incorrono in gravi sanzioni se non a norma. Al cittadino o a chi ha effettuato i lavoro.

      Grazie per i complimenti, un salutone a lei!

      Elimina
  21. BUONASERA, MI SERVIREBBE UN INFORMAZIONE. HO RICEVUTO IERI UNA LETTERA RELATIVA AL RECUPERO CREDITI BORSE DI STUDIO 2007/2008 DELLA QUALE NON RICORDO ASSOUTAMENTE DI AVERLA PERCEPITA IN PRIMIS E POI DALLA LORO COMUNICAZIONE DICONO DI AVERMI INVIATO UN AVVISO IN DATA 24/04/2009. ORA VORREI INFORMARSI SULLA DOCUMENTAZIONE E NEL FRATTEMPO VORREI CHIEDERE SE RICEVENDO LA COMUNICAZIONE AD OGGI 15/12/2015 QUINDI PASSATI 6 ANNI E 8 MESI PER QUANTO RIGUARDA QUESTA MATERIA C'è UN ARTICOLO CHE DICE CHE SIA PASSATA IN PRESCRIZIONE O COMUNQUE QUALCHE NOTIZIA SUL PERIODO/DOPO QUANTO TEMPO VANNO IN PRESCRIZIONE EVENTUALI RSTITUZIONI DI BORSE DI STUDIO?(RIGURDANTI SOMME DI DENARO O SERVIZIO PASTI)? HO CHIESTO INFORMAZIONI A LORO MA LA LORO RISPOSTA è STATA CHE NON TROVANO NESSUNA LEGGE VHE PARLI DI PRESCRIZIONE IN MERITO. GRAZIE PER L'ATTENZIONE

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Salve a lei,

      non so di quali borse di studio parli, ma c'è la direttiva CEE n. 82/86 in merito. Veda se la riguarda a questo link
      http://www.miolegale.it/giurisprudenza/prescrizione-somme-borse-studio-specializzazione-medica/

      Se non la riguarda, nel caso non esisti una normativa specifica, la prescrizione di una tassa è di 10 anni
      ( art. 2934 e seg. ).

      Salutoni

      Elimina
  22. Buonasera signor Daniele, sono alla caccia di un informazione che non riesco a trovare... Mi è da poco arrivata una cartella equitalia per la riscossione di un bollo auto non pagato risalente al 2010. Scrive testuale "scadenza bollo 12/2010 da versare entro 01\2010", non è andato in prescrizione? Poi mi si scrive "avviso di accertamento XXXXXX del 24/07/2012 notificato il 03/09/2012“ ma a me non risulta che mi sia stato certificato anche perché normalmente tengo tutta questa documentazione ma non ho trovato nulla.... Confermo che, purtroppo, il bollo non è stato pagato perché, effettivamente, l'anno 2010 mi manca in cartella, sarei anche disposta a pagare il bollo ma i 118€ di equitalia su un bollo di poco più di 200€ francamente mi dà dell'usura bell'e buona!! Mi scuso per il disturbo e la ringrazio del tempo che vorrà dedicarmi....

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Buonasera Sarah

      dovrebbe recarsi alla sede dell' ente che le ha comunicato il mancato pagamento e chiedere un estratto di questo bollo per verificare se realmente stato notificato, da chi è stato firmato e quindi se è da pagare.

      Se la notifica del 2012 è avvenuta ( con relativa firma) allora ha azzerato la prescrizione. Il conteggio ripartirebbe dal Luglio 2012 ed è sempre di tre anni e quindi sarebbe caduta di nuovo in prescrizione nel 2015.

      Faccia questa verifica per sapere se dovrà pagarlo o meno.

      Un salutone

      Elimina
    2. Buongiorno! Intanto la ringrazio per la risposta, ho telefonato ad infobollo proprio stamattina e mi hanno detto che sono perfettamente nei tempi. L'accertamento è del 24/07/2012 con notificazione il 03/09/2012 e la documentazione la regione (a detta loro) l'hanno spedita ad equitalia entro dicembre 2015; ma chi me lo assicura? Quindi secondo loro devo pagare... Non ho alternative, vero?.

      Elimina
    3. Ciao Sarah,

      deve recarsi ad Equitalia e farsi avere un estratto, altrimenti si oppone ( siamo a Febbraio e siccome la cartella è arrivata a gennaio, è ancora nei termini ) con un ricorso per mezzo dei moduli che mette a disposizione Equitalia e attende una risposta.
      Sarà compito loro accettare lo sgravio o no, con la relativa spiegazione.

      A questo link trova il modulo
      http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Sospensione/

      Un salutone!

      Elimina

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